Illecito professionale grave senza menzione dell’art. 95 e sufficienza della negligenza (Cons. Stato n. 7117 del 27.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
La stazione appaltante può disporre l’esclusione per grave illecito professionale ai sensi dell’art. 95, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 36/2023 anche quando il provvedimento non richiami espressamente tale articolo, purché ne riproduca il contenuto testuale e menzioni le norme collegate, tra cui l’art. 98, comma 3, lett. b). Nel nuovo Codice dei contratti pubblici la presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione in gara integra la fattispecie escludente alle condizioni dell’art. 98, comma 2, che dà rilievo anche alla negligenza dell’operatore economico. Non è quindi richiesto l’animus soggettivo, che assume autonoma rilevanza solo ai fini dell’iscrizione nel casellario informatico da parte dell’ANAC, all’esito della segnalazione ex art. 96, comma 15. Il giudizio di inaffidabilità resta affidato alla discrezionalità della stazione appaltante, sindacabile nei soli limiti della manifesta irragionevolezza.

Il Fatto

Una Provincia bandisce una procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione del verde lungo le strade provinciali, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. All’esito delle operazioni risulta aggiudicatario un raggruppamento temporaneo, del quale una società è mandante.

In sede di verifica dei requisiti, la società committente di un precedente servizio dichiara di non aver mai emesso il certificato di ultimazione prodotto in gara dalla mandante, disconoscendolo. La stazione appaltante avvia il contraddittorio e dispone l’esclusione per la causa di cui all’art. 98, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 36/2023, con segnalazione all’ANAC. La società impugna davanti al TAR Veneto, che respinge il ricorso. Propone appello.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo sostiene che il provvedimento sarebbe viziato per non aver citato l’art. 95, comma 1, lett. e), unica norma che prevede la causa di esclusione, e che il TAR avrebbe integrato postuma la motivazione. Il Consiglio di Stato respinge la censura: il provvedimento afferma ripetutamente l’accertamento di un illecito professionale grave idoneo a compromettere l’affidabilità e l’integrità dell’operatore, riproducendo le espressioni normative. Il criterio letterale non impone la citazione dell’articolo, essendo sufficiente la riproduzione del testo e il richiamo delle norme collegate. Il collegamento tra art. 95 e art. 98 è rispettato: la stazione appaltante ha specificato l’illecito e i mezzi di prova richiesti dal comma 6.

Quanto all’art. 94, comma 5, lett. e), il richiamo è tecnicamente improprio, non ricorrendo la causa automatica; il senso è però esplicitato dal collegamento con l’art. 96, comma 15, che impone la segnalazione all’ANAC in caso di falsa dichiarazione o documentazione.

Il secondo motivo contesta la necessità dell’animus soggettivo e la responsabilità per il fatto del dipendente. La Corte esclude che il falso fosse grossolano o innocuo: la stazione appaltante ha dovuto consultare l’autore apparente per accertarne la contraffazione, e il documento sosteneva due dichiarazioni, sui requisiti e sul merito tecnico. La colpa dell’operatore va riscontrata nell’aver affidato al dipendente le credenziali per la firma digitale, in violazione del dovere di vigilanza. Richiamando la Cass. civ., Sez. III, ord. n. 2851 del 2025 sull’art. 2049 cod. civ., il collegio ritiene irrilevante l’abuso del dipendente.

Sul piano soggettivo, la Corte chiarisce che la giurisprudenza sull’art. 80, comma 5, lett. f-bis), d.lgs. n. 50/2016 riguardava una causa automatica, priva di discrezionalità. Nel nuovo assetto la falsa documentazione rileva come grave illecito professionale alle condizioni dell’art. 98, comma 2, che considera anche la negligenza; dolo e colpa grave contano solo per l’iscrizione nel casellario.

Il terzo motivo concerne il self cleaning. Nessuna misura risulta adottata per superare la negligenza della legale rappresentante, né la lacuna organizzativa è stata colmata. L’appello è respinto, con conferma del rigetto della domanda risarcitoria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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