Scomputo degli oneri di urbanizzazione per opere eseguite dal privato (Cons. Stato n. 8195 del 22.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il privato che ha realizzato in proprio opere di urbanizzazione primaria, previste dalla pianificazione attuativa e destinate a beneficio dell’ente pubblico, ha diritto allo scomputo del relativo valore dagli oneri di urbanizzazione richiesti dall’amministrazione. La verifica dell’effettiva esecuzione delle opere e del loro valore costituisce oggetto di verificazione disposta dal giudice, le cui risultanze, se analiticamente motivate e immuni da vizi logici, sono poste a base della rideterminazione del dovuto. La somma accertata può essere rideterminata in via equitativa, con margine di approssimazione prudenziale, ed è imputata a scomputo dell’importo preteso dall’ente, che resta creditore della sola differenza.

Il Fatto

La società appellante impugnava davanti al TAR gli atti con cui la Provincia autonoma le intimava il pagamento dei costi delle opere di urbanizzazione primaria relative a un lotto in zona per insediamenti produttivi, per un importo di euro 228.156,80. Chiedeva inoltre accertarsi di aver eseguito in proprio, sostenendone i costi, parte rilevante delle opere di urbanizzazione e di apprestamento del terreno previste dal piano di esecuzione, con conseguente scomputo dagli oneri richiesti.

Il TAR respingeva il ricorso. Con sentenza non definitiva il Consiglio di Stato rigettava la domanda di annullamento e la domanda di accertamento più radicale, disponendo una verificazione sull’effettivo svolgimento delle opere da parte dell’impresa. All’esito della verificazione e di un successivo supplemento istruttorio, la causa giungeva in decisione.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio dichiara inammissibile e inutilizzabile la documentazione prodotta tardivamente dalla Provincia in allegato alla memoria, accogliendo l’eccezione dell’appellante. Richiamata la sentenza non definitiva, il thema decidendum residuo riguarda la domanda di accertamento circa l’effettiva esecuzione di parte delle opere di urbanizzazione da parte dell’impresa e il conseguente scomputo.

Il Collegio condivide le risultanze della verificazione, correttamente integrata dal sopralluogo in contraddittorio e dalle considerazioni suppletive richieste. Il supplemento è giudicato sufficiente sotto il profilo procedurale.

Nel merito, la seconda relazione ha accertato che i lavori di spostamento delle due linee elettriche e di sistemazione del terreno del lotto, per un totale di euro 179.860,06 oltre IVA, sono previsti dalla pianificazione attuativa, sono stati realizzati dalla società ricorrente e non dalla Provincia e sono stati valutati con analisi di dettaglio dei documenti giustificativi dei costi. Le parti non hanno fornito deduzioni ulteriori sul merito dei conteggi, limitandosi a critiche su elementi non rilevanti o indimostrati.

Le valutazioni del verificatore, contenute in relazioni analiticamente motivate, sono giudicate esaustive e immuni da vizi logici; i profili prospettati sui presunti rapporti professionali dei tecnici sono tardivi e generici, dunque non idonei a revocare in dubbio l’attendibilità degli accertamenti.

Va pertanto accolta la domanda di accertamento in parte qua, con rideterminazione degli oneri dovuti mediante sottrazione delle opere e delle somme indicate. Considerata la vicenda complessiva e un margine di approssimazione prudenziale, la somma accertata è rideterminata in via equitativa in euro 170.000,00, maggiorata dell’IVA se dovuta, valore espresso già all’attualità. Tale importo va scomputato dai 228.156,80 euro richiesti, spettando alla Provincia la sola differenza. Le spese del doppio grado sono compensate per soccombenza reciproca, mentre il compenso del verificatore è posto a carico della Provincia, data l’esito finale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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