Ottemperanza e poteri del commissario ad acta sull’istanza di sanatoria edilizia (TAR Campania n. 5679 del 28.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorrente che deduca l’inerzia dell’amministrazione deve provare la rituale notifica della sentenza da eseguire e la sua irrevocabilità. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine congruo, nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia e fissa la penalità di mora. Le astreintes, per la loro funzione sollecitatoria e non risarcitoria, decorrono dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e non da un momento anteriore. L’inerzia non contestata dall’amministrazione non costituita integra rinuncia a fornire la prova del satisfattivo adempimento.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza della Sezione Seconda del TAR Campania n. 2363/2021, con cui erano stati annullati l’ordinanza di demolizione e il provvedimento di rigetto dell’istanza ex art. 36 del d.P.R. 380/2001. Deduce la perdurante inerzia del Comune, nonostante l’intervenuta diffida a conformarsi al giudicato. L’amministrazione non si è costituita.

All’udienza camerale il Collegio ha invitato il ricorrente a integrare la prova della notifica della copia esecutiva del titolo azionato. Depositata la documentazione, la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene il ricorso fondato. Il ricorrente ha dimostrato l’avvenuta rituale notifica della sentenza in favore della parte resistente, che, non costituendosi, ha rinunciato a fornire la prova di aver provveduto. La decisione è inoltre passata in cosa giudicata, come da certificato di Segreteria.

La sentenza ottemperata aveva disposto precise misure attuative a carico del Comune: rideterminarsi sull’istanza ex art. 36 del d.P.R. 380/2001 entro sessanta giorni, tenendo conto della consolidata sanatoria delle opere oggetto di condono edilizio, della non incidenza volumetrica degli interventi e del quadro normativo vigente. Rilevano, in particolare, l’art. 10, comma 1, lett. b), del d.l. 76/2020, convertito nella legge 120/2020, che ha esteso l’ambito della S.C.I.A. agli interventi modificativi dei prospetti non incidenti sulla volumetria, e l’art. 10-bis sul divieto di addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria del provvedimento annullato.

Il Comune dovrà quindi dare esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza. Il Collegio nomina sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Dirigente del settore urbanistica della Città Metropolitana di Napoli o suo delegato, con spese a carico dell’amministrazione inadempiente.

È accolta anche la domanda di fissazione della penalità di mora, non essendo emerse valide ragioni ostative. Il parametro è ritenuto equo nella misura indicata in motivazione. Quanto alla decorrenza, il Collegio precisa che le astreintes, per la loro funzione sollecitatoria e non risarcitoria, decorrono dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e non da un momento anteriore, cessando all’eventuale insediamento del commissario o al giorno del soddisfo, se anteriore.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’amministrazione inadempiente, con liquidazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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