Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 5681 del 28.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza prevista dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile per conseguire l’attuazione del giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al caso deciso. Il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, imposto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, è condizione per l’esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni. Accertata l’inerzia e la mancata prova dell’adempimento, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di esatta esecuzione del titolo e ne fissa il termine. La nomina del commissario ad acta può avvenire sin da subito, con assegnazione di un ulteriore termine per gli atti necessari all’esecuzione. L’esaurimento dei fondi di bilancio e la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.

Il Fatto

Il ricorrente, docente di ruolo, agisce in via di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’attuazione della sentenza n. 1262/2024 del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, pubblicata il 15.03.2024. Con quella decisione il giudice ordinario aveva accertato il diritto del docente a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. “carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1, L. n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2021/2022.

Espone il ricorrente che l’amministrazione, rimasta soccombente, non ha proposto impugnazione e che il provvedimento è quindi passato in giudicato. Il titolo è stato notificato all’amministrazione il 26.09.2024 per l’esecuzione ai sensi degli artt. 479 c.p.c. e 115 c.p.a., con conseguente decorso del termine di 120 giorni. Il Ministero si è costituito per resistere. Alla camera di consiglio del 22.7.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene il ricorso fondato. Il presupposto dell’azione è integrato: si tratta di sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, divenuta titolo esecutivo ai sensi dell’art. 479 c.p.c., come novellato dal D.Lgs. n. 149/2022, che ha eliminato la necessità dell’apposizione della formula esecutiva sulle copie attestate conformi.

Il giudice amministrativo verifica anzitutto i presupposti processuali. Risulta rispettato il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., oltre a quello dell’art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, del medesimo codice. È inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.

Poiché l’amministrazione non ha allegato prova dell’adempimento, il Collegio dichiara l’obbligo di dare esatta e integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. L’esecuzione consiste nell’assegnazione al ricorrente della carta elettronica di cui all’art. 1 della L. n. 107/2015 e al Dpcm 28/11/2016, per gli anni scolastici indicati nella sentenza in epigrafe.

Il Collegio nomina sin da ora, in accoglimento della domanda, il commissario ad acta nella persona del Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell’Istruzione, con facoltà di delega a un funzionario. Decorso inutilmente il primo termine, il commissario porrà in essere gli atti necessari entro un ulteriore termine di 60 giorni dalla comunicazione, a cura del difensore, della scadenza del termine assegnato all’amministrazione.

Il commissario provvederà all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa. Il Collegio precisa che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo l’organo straordinario attivarsi per rendere possibile il pagamento. Il compenso è liquidato al termine dell’incarico. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 300,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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