Ottemperanza alla condanna alle spese e commissario ad acta senza mora (C.G.A.R.S. n. 921 del 18.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche quando il giudicato da eseguire consista nella sola statuizione sulle spese di giudizio e sul rimborso del contributo unificato, non essendo questa sottratta alla tutela esecutiva. Accertato il mancato adempimento della pubblica amministrazione nel termine di centoventi giorni dalla notifica della sentenza in forma esecutiva, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione nel termine di novanta giorni e nomina, per il caso di persistente inerzia, un commissario ad acta. La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è automatica: il Collegio può negarla quando, valutato l’importo del debito non soddisfatto e la contestuale nomina commissariale, il rimedio risulti manifestamente iniquo.
Il Fatto
La società ricorrente aveva ottenuto dal C.G.A.R.S. due sentenze, la n. 818 del 12 luglio 2022 e la n. 819 del 12 luglio 2022, che, respingendo gli appelli dell’Assessorato Regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, avevano posto a carico dell’amministrazione la condanna alle spese legali, liquidate in mille euro ciascuna oltre accessori.
Le decisioni venivano notificate in forma esecutiva il 19 ottobre 2022. Seguiva, il 21 ottobre 2022, una diffida con messa in mora, con espressa avvertenza delle conseguenze giudiziali in caso di inerzia. Non essendo intervenuto alcun pagamento, la società proponeva ricorso per ottemperanza, notificato il 27 novembre 2024 e depositato il 2 dicembre 2024, chiedendo anche la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla premessa che il giudizio di ottemperanza è utilizzabile anche per l’esecuzione della parte della sentenza che contiene la condanna al pagamento delle spese di giudizio e per il rimborso del contributo unificato. La statuizione sulle spese, dunque, non resta priva di tutela esecutiva davanti al giudice amministrativo.
Nel caso concreto, le due sentenze del 2022 avevano condannato l’Assessorato al pagamento delle spese legali, liquidate in euro 1.000 oltre spese generali e accessori. Il Collegio prende atto del mancato adempimento: l’amministrazione, decorso abbondantemente il termine di centoventi giorni dalla notifica in forma esecutiva, non aveva provveduto al pagamento.
Da qui l’accertamento dell’inottemperanza e la condanna dell’Assessorato ad adottare i provvedimenti necessari per dare esecuzione alle sentenze, provvedendo al pagamento della complessiva somma di euro 2.000, oltre spese generali e accessori di legge. Il termine assegnato è di novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.
Decorso infruttuosamente tale termine, viene sin d’ora nominato un commissario ad acta, individuato nel Prefetto di Palermo con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio, il quale, entro l’ulteriore termine di novanta giorni, darà corso all’adempimento. Il compenso commissariale è liquidato in complessivi euro 2.000, dovuto solo ove si renda effettivamente necessaria l’attività dell’ausiliario e posto a carico dell’amministrazione inadempiente.
Quanto alla penalità di mora, il Collegio ritiene che non ne ricorrano i presupposti. Il rimedio previsto dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. appare, allo stato, manifestamente iniquo, considerati l’importo del debito non soddisfatto e la contestuale nomina commissariale. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’Assessorato, liquidate in euro 1.000 oltre accessori.
Nota della Redazione
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