Ottemperanza e correzione in corso di causa: spese a carico dell’amministrazione (TAR Sicilia n. 2668 del 15.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta correzione dell’atto amministrativo adottato in contrasto con il giudicato determina la cessazione della materia del contendere. Tuttavia, quando la correzione interviene solo a seguito dell’instaurazione del giudizio, l’amministrazione va considerata soccombenza virtuale e condannata al pagamento delle spese. Il principio vale anche quando la sentenza da eseguire non sia ancora passata in giudicato, purché l’atto successivo ne riproduca il vizio già accertato. La condanna alle spese presuppone l’accertamento della fondatezza della domanda, che il giudice compie ai soli fini delle spese.
Il Fatto
I ricorrenti hanno agito per l’ottemperanza della sentenza n. 348/2025, resa dal TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, il 31 gennaio 2025, non notificata e non passata in giudicato. Con quella decisione il Tribunale aveva rilevato che, al momento dell’adozione dell’ordinanza di demolizione, i ricorrenti non erano più titolari del diritto di usufrutto né avevano la disponibilità del bene, e non potevano quindi essere destinatari dell’ordine.
Successivamente, il Comune di Catania ha notificato agli stessi soggetti la determina dirigenziale n. A07/URB/186 del 25 ottobre 2024, con cui ha reiterato l’ingiunzione di demolizione di una tettoia realizzata in assenza di titolo edilizio. I destinatari hanno dedotto la nullità o inefficacia del provvedimento per violazione della sentenza n. 348/2025 e dell’art. 21-septies legge n. 241/1990, oltre all’illegittimità per contrasto con l’art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, che impone l’ordine di demolizione solo al proprietario e al responsabile dell’abuso.
La Motivazione della Corte
Il Comune si è costituito depositando la determina dirigenziale n. A07/URB/152 del 13 giugno 2025, con cui ha rettificato la precedente ingiunzione nella parte in cui ordinava anche agli odierni ricorrenti la demolizione, disponendola solo in capo al soggetto indicato come autore dell’abuso. Su questa base l’amministrazione ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Il Tribunale ha accolto questa conclusione, alla luce delle dichiarazioni di entrambe le parti e della documentazione depositata. La correzione dell’atto impugnato ha fatto venir meno l’interesse alla decisione sul ricorso, con conseguente cessazione della materia del contendere.
Il giudice ha però rilevato un profilo ulteriore, di natura processuale. La correzione della determinazione impugnata era stata adottata in contrasto con quanto statuito dal TAR nella sentenza della cui ottemperanza si tratta, ed è intervenuta solo a seguito dell’instaurazione del giudizio. Da ciò deriva la soccombenza virtuale del Comune, con condanna al pagamento delle spese legali in favore dei ricorrenti, liquidate in € 500,00 oltre accessori di legge.
La decisione conferma un indirizzo consolidato: l’amministrazione non può sottrarsi alle spese quando l’inerzia o il ritardo nell’adeguamento al giudicato abbia reso necessario il ricorso giurisdizionale. La pronuncia ordina infine che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa e dispone l’oscuramento delle generalità dei ricorrenti ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003.
Nota della Redazione
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