Ottemperanza decreti legge Pinto: notifica titolo e commissario ad acta (TAR Calabria n. 942 del 14.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle azioni di ottemperanza ai decreti della Corte d’Appello emessi ex legge n. 89/2001, non sono più richiesti la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio previsti dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. È sufficiente che il creditore abbia inviato all’Amministrazione la richiesta di pagamento ex art. 5-sexies l. n. 89/2001 e che siano decorsi sei mesi dalla presentazione dell’istanza. L’Amministrazione che non dia prova dell’esecuzione del provvedimento giurisdizionale è inadempiente, secondo l’onere probatorio posto a suo carico. Sussistono pertanto i presupposti per l’accoglimento dell’azione ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm., con nomina del commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza.

Il Fatto

Il ricorrente agisce per ottenere l’esecuzione del decreto emesso dalla Corte d’Appello di Catanzaro ex legge n. 89/2001, con cui è stato ingiunto al Ministero della Giustizia il pagamento di € 2.666,66, oltre interessi legali dalla domanda e spese del procedimento. Il titolo è divenuto definitivo ed è stato ritualmente notificato all’Amministrazione.

Il Ministero della Giustizia, regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio. La questione giunge davanti al giudice amministrativo in sede di ottemperanza, per accertare l’inadempimento della pubblica amministrazione e dare attuazione al giudicato formatosi.

La Motivazione della Corte

Il TAR affronta innanzitutto il presupposto dell’azione di ottemperanza, ricostruendo l’orientamento applicabile ai decreti emessi ex legge n. 89/2001. Rivedendo la propria precedente giurisprudenza, il Collegio ritiene non più dovuti, per tali fattispecie, la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del relativo termine dilatorio previsti dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, richiamando il Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 febbraio 2021, n. 1423.

La Corte verifica quindi la sussistenza dei requisiti concreti. Il creditore ha inviato all’Amministrazione, in data 11.01.2021, la richiesta di pagamento di cui all’art. 5-sexies l. n. 89/2001, e dalla presentazione dell’istanza sono decorsi sei mesi. La pubblica amministrazione non ha dato prova di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale, come era suo onere, secondo il principio affermato da Cass. Sez. Un. n. 13.533/2001.

Ricorrono dunque tutti i presupposti per l’accoglimento dell’azione ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm. Il Tribunale dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme indicate nel titolo, comprese le documentate spese accessorie funzionali all’ottemperanza, entro trenta giorni dalla notifica della decisione.

Per il caso di inutile scadenza del termine, il Collegio nomina quale commissario ad acta un Dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, che provvederà, su richiesta di parte e senza compensi ai sensi del comma 8 dell’art. 5-sexies l. n. 89/2001, entro novanta giorni, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico dell’Amministrazione inadempiente.

Sulle spese, il TAR le pone a carico della pubblica amministrazione, liquidandole d’ufficio sulla base dei parametri del D.M. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine (richiamando Consiglio di Stato, sentenza 25/03/2016, n. 1247), con distrazione in favore del difensore antistatario. In caso di mancata rifusione nel medesimo termine di trenta giorni, al pagamento provvede il commissario nominato, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali e di economia processuale, evitando un secondo giudizio di ottemperanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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