Esclusione dai contributi agrivoltaici PNRR per mancato requisito di imprenditore agricolo (TAR Lazio n. 11357 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di finanziamento PNRR per lo sviluppo agrivoltaico, il requisito soggettivo della qualità di imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 c.c. deve sussistere già al momento della presentazione della domanda e non può essere utilmente acquisito in epoca successiva, mediante modifica del codice ATECO o allegazione di contratti di affitto di fondo rustico o relazioni agronomiche. Il requisito si sostanzia nella effettiva attività agricola esercitata nell’anno fiscale precedente, come desumibile dal volume d’affari. Nelle procedure a sportello di carattere massivo, l’amministrazione non ha alcun obbligo di attivare il soccorso istruttorio per sanare carenze sostanziali della domanda, né il silenzio sull’istanza di autotutela determina profili di illegittimità, difettando ipotesi di autotutela doverosa ai sensi degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della l. n. 241/1990. L’errore sul mancato pagamento degli oneri istruttori, ove il provvedimento di esclusione sia plurimotivato, non determina l’annullamento dell’atto che si regga su altra autonoma ragione di esclusione.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava l’esclusione dalla procedura competitiva per l’ammissione al contributo in conto capitale e alla tariffa incentivante per la realizzazione di un impianto agrivoltaico da 975 kW nel Comune di Noto, finanziata nell’ambito del PNRR, Missione 2, Componente 2, Investimento 1.1 “Sviluppo Agrivoltaico”. L’esclusione era stata comunicata dal GSE con nota del 20 novembre 2025 e la società la contestava deducendo la propria qualifica di imprenditore agricolo e l’avvenuto pagamento degli oneri istruttori.
Con motivi aggiunti, la ricorrente impugnava altresì il decreto direttoriale di approvazione dell’aggiornamento della graduatoria dell’avviso, limitatamente alla parte in cui la propria istanza era stata inserita tra quelle escluse. Il TAR, in sede cautelare, aveva disposto la rimessione in termini per errore scusabile e l’integrazione del contraddittorio, eseguita dalla ricorrente anche con notifica per pubblici proclami.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respingeva preliminarmente l’eccezione di tardività dei motivi aggiunti, non operando la decorrenza del termine di impugnazione dalla pubblicazione, in assenza di allegazione della scadenza del relativo termine e della previsione normativa che la imponesse; nel caso di specie, la piena conoscenza del decreto era stata acquisita dal deposito in giudizio dell’amministrazione.
Nel merito, il Tribunale dichiarava infondato il primo motivo, relativo alla qualifica di imprenditore agricolo, rilevando che l’art. 4 del d.m. n. 436/2023 riserva i benefici agli imprenditori agricoli come definiti dall’art. 2135 c.c. e che la ricorrente non aveva prodotto, nell’anno precedente, alcun volume d’affari riferibile ad attività agricola, essendo il suo codice ATECO prevalente quello di produzione di energia elettrica. In applicazione del consolidato indirizzo giurisprudenziale, il Collegio ha ritenuto che la modifica del codice ATECO intervenuta in corso di procedura non potesse giovare alla società, difettando il requisito al momento della domanda, e ha ribadito l’irrilevanza di aspettative di sanatoria di errori di compilazione nelle procedure a sportello, che impongono al partecipante obblighi di autoresponsabilità. La Sezione ha richiamato i propri precedenti in tema di procedure a sportello, tra cui TAR Lazio, III-ter, 4463/2025 e Cons. Stato, n. 5698/2018.
Quanto al secondo motivo, il Collegio ne riconosceva la fondatezza, essendo risultato erroneo il presupposto del mancato pagamento degli oneri istruttori, intervenuto in data antecedente all’adozione del provvedimento, ma ne dichiarava l’inidoneità a determinare l’accoglimento del ricorso, trattandosi di provvedimento plurimotivato, sorretto anche dall’autonoma ragione della carenza del requisito soggettivo, ai sensi dell’indirizzo di Cons. Stato, III, 5964/2023.
Infine, il terzo motivo è stato rigettato, atteso che l’infondatezza della doglianza sostanziale escludeva l’esigenza di un esame espresso dell’istanza di autotutela e che l’ordinamento non prevede ipotesi di autotutela doverosa. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese nella misura della metà e condanna al pagamento delle restanti spese in favore del GSE.
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Nota della Redazione
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