Ottemperanza al giudicato e penalità di mora anche per le condanne pecuniarie (TAR Calabria n. 1857 del 30.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza ex artt. 112 e ss. cod. proc. amm. è ammissibile anche quando il titolo giudiziale consista in una condanna della pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro. La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere riconosciuta anche in tale ipotesi e si cumula con gli interessi legali, stante il suo carattere sanzionatorio. La somma è determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo. Resta fermo l’onere dell’amministrazione di provare l’avvenuta esecuzione. In caso di perdurante inerzia si nomina il Commissario ad acta.
Il Fatto
I ricorrenti agivano davanti al TAR Calabria per ottenere l’esecuzione di un decreto della Corte di Appello di Catanzaro, munito di autorità di cosa giudicata. Il titolo condannava l’amministrazione al pagamento di una somma a ciascuno dei primi ricorrenti a titolo di danno non patrimoniale e, in favore del difensore distrattario, di un importo per onorario e spese vive, oltre accessori di legge.
Gli istanti rappresentavano di avere inviato la richiesta di pagamento ai sensi dell’art. 5-sexies l. n. 89/2001 e che erano decorsi i sei mesi previsti. Chiedevano quindi la nomina di un Commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione al pagamento della somma ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. per il successivo ritardo. Il Ministero della Giustizia, ritualmente notificato, non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verificava in via preliminare i presupposti dell’ottemperanza. Il decreto azionato era assistito da autorità di cosa giudicata, come da certificazione in atti. La richiesta di pagamento ex art. 5-sexies l. n. 89/2001 era stata inviata e i sei mesi erano decorsi. L’amministrazione non aveva dato prova, come era suo onere, di avere eseguito il provvedimento, pur essendo questo ritualmente notificato. Sussistevano pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento.
Sulla domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Tribunale ne affermava l’ammissibilità anche nell’ipotesi in cui l’ottemperanza riguardi sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. A sostegno richiamava Cons. Stato, Ad. Plen., n. 15 del 2014 e la novella introdotta dal comma 781 dell’art. 1 l. n. 208 del 2015.
Non emergendo iniquità o altre cause ostative, la somma era determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese. Il Collegio precisava che tale importo si aggiunge agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna, in ragione del carattere sanzionatorio dell’istituto. La decorrenza era fissata dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario.
Il Tribunale ordinava quindi all’amministrazione di eseguire il titolo nel termine di 60 giorni. Nominava sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, un Commissario ad acta individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, senza compensi ai sensi del comma 8 dell’art. 5-sexies l. n. 89/2001. Le spese processuali erano poste a carico dell’amministrazione, liquidate secondo i parametri del d.m. n. 55 del 2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine. Il Collegio estendeva al Commissario il compito di provvedere alle spese in caso di mancata refusione, richiamando il principio di pienezza della tutela e ragioni di economia processuale.
Nota della Redazione
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