Ottemperanza al decreto ingiuntivo e penalità di mora contro il Comune inerte (TAR Campania n. 2853 del 07.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza proposto ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. è ammissibile quando il titolo azionato sia divenuto esecutivo e l’amministrazione intimata non vi abbia dato seguito nel termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il giudice amministrativo ordina all’ente inadempiente il pagamento delle somme liquidate nel titolo, assegnando un termine per l’adempimento, e designa sin d’ora il Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia, ponendo a carico dell’ente il relativo compenso. È inoltre dovuta la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulle somme non corrisposte. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza.
Il Fatto
Il ricorrente, avvocato, agisce per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 791/2023 del 16 marzo 2023, emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e reso esecutivo con decreto n. 2199/2023 del 26 settembre 2023. Il titolo aveva ordinato al Comune di San Felice a Cancello di pagare le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in compenso ed esborsi, con distrazione in favore del difensore procedente.
Il titolo era stato notificato all’ente il 29 settembre 2023. Il Comune non ha corrisposto quanto dovuto. Il ricorrente ha quindi depositato ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di pagamento, la nomina di un Commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Il Comune non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica in via preliminare la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza. Rileva l’esecutorietà del decreto azionato e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, che condiziona l’esperibilità del rimedio alla mancata esecuzione del titolo entro il termine ivi previsto.
Accertata l’inerzia dell’ente, il Tribunale ordina al Comune di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze liquidate nel decreto ingiuntivo azionato. L’ordine recepisce le somme indicate in motivazione, ossia il titolo posto a fondamento del ricorso.
Il Collegio designa sin d’ora il Commissario ad acta indicato nel dispositivo, con facoltà di delega. Questi, decorso infruttuosamente il termine assegnato ed entro sessanta giorni dalla comunicazione a cura del ricorrente della perdurante inottemperanza, compirà gli atti necessari al pagamento, a carico e spese del Comune inadempiente. Le spese dell’eventuale funzione commissariale sono poste a carico del medesimo ente e liquidate nell’importo del dispositivo, corrispondibile previa documentata richiesta all’ente onerato.
Il Tribunale accoglie anche la domanda di condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute e non corrisposte. La decorrenza è fissata dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla scadenza del termine concesso all’ente per adempiere, dovendosi ritenere a tal punto onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del Commissario.
Le spese del giudizio, comprensive di quelle successive al titolo azionato e funzionali all’introduzione dell’ottemperanza, seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo. Il ricorso è pertanto accolto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.