Ottemperanza al decreto ingiuntivo e penalità di mora contro l’ente inadempiente (TAR Lazio n. 882 del 23.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto il pagamento di somme di denaro, il giudice amministrativo, accertata l’inerzia dell’ente pubblico destinatario di un decreto ingiuntivo divenuto definitivo e notificato in forma esecutiva, assegna un termine per l’integrale esecuzione e, decorso inutilmente, nomina un commissario ad acta sostitutivo. Su richiesta di parte, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il giudice fissa la somma dovuta per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato. Nei giudizi di ottemperanza per il pagamento di somme, la penalità di mora decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza e non è manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali.

Il Fatto

La società ricorrente ha ottenuto dal Tribunale ordinario di Cassino un decreto ingiuntivo che ha condannato l’ente territoriale per l’edilizia residenziale a pagare una somma di denaro, oltre interessi e spese. Il decreto è divenuto definitivamente esecutivo per mancata opposizione ed è stato munito di formula esecutiva. Notificato all’azienda resistente, non è stato spontaneamente eseguito.

La società ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lazio, chiedendo il rilascio dei provvedimenti necessari ad assicurare l’integrale esecuzione del giudicato e l’applicazione della penalità di mora. L’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva in via preliminare che il decreto ingiuntivo è stato dichiarato definitivamente esecutivo per mancata opposizione, come risulta dal decreto di esecutorietà versato in atti, e che lo stesso è stato notificato in forma esecutiva all’azienda resistente ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997 n. 30.

Accertato che l’ente pubblico intimato non ha provveduto a eseguire il provvedimento giurisdizionale e che non sono stati forniti elementi ostativi, il ricorso è accolto. Al resistente viene fissato un termine per ottemperare; decorso inutilmente, la parte ricorrente potrà chiedere l’intervento di un commissario ad acta sostitutivo, individuato nella persona del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio.

Quanto alla domanda di condanna al pagamento di una somma per ogni ulteriore ritardo, il Collegio richiama l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. e precisa che, nei giudizi di ottemperanza per il pagamento di somme, la penalità decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza. La misura degli interessi legali è ritenuta non manifestamente iniqua.

Il giudice dispone pertanto la penalità di mora commisurata alla durata del periodo di inottemperanza, con termine finale fissato al giorno di insediamento del commissario. La parte ricorrente ha l’obbligo di evitare soluzioni di continuità tra la scadenza del termine assegnato all’amministrazione e l’insediamento del commissario, sollecitandone tempestivamente l’intervento.

Il dispositivo assegna sessanta giorni per l’esecuzione, prevede l’intervento del commissario entro i successivi sessanta giorni su sollecitazione di parte, pone a carico dell’ente il compenso del commissario liquidato in via anticipata, con salvo conguaglio, e condanna il resistente alle spese del giudizio, liquidate e distratte in favore dei procuratori antistatari, oltre accessori e rifusione del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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