Ottemperanza al decreto Pinto: termine e commissario ad acta (TAR Calabria n. 401 del 18.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Sulle pubbliche amministrazioni incombe il dovere giuridico di dare esatta esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali che abbiano acquisito efficacia di giudicato. Il decreto decisorio emesso ex legge n. 89 del 2001 costituisce titolo idoneo all’azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, una volta decorsi i termini dilatori previsti per le esecuzioni forzate nei confronti delle amministrazioni. Sussistendo i presupposti dell’art. 114 c.p.a., il giudice dichiara l’obbligo di adempimento, assegna un termine all’amministrazione, nomina il commissario ad acta per l’ipotesi di inerzia e condanna al pagamento della somma per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto dalla Corte d’Appello di Catanzaro, con decreto decisorio n. 1996/19 del 5 settembre 2019, la condanna del Ministero della giustizia al pagamento di € 2.250,00 a titolo di equa riparazione per violazione del termine di durata ragionevole del processo, oltre interessi legali dalla domanda, e alla rifusione delle spese legali liquidate in € 475,00 per onorari ed € 71,83 per spese, con accessori di legge.
Poiché l’amministrazione non eseguiva il provvedimento, il ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza davanti al TAR, chiedendo l’ordine di compiere gli atti necessari a dare piena esecuzione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia, la condanna alle spese e il pagamento della penalità di mora ex art. 114 c.p.a. per ogni violazione o ritardo. Il Ministero, regolarmente notiziato, non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal principio secondo cui grava sull’amministrazione il dovere di dare esatta esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali divenuti definitivi. Al decreto decisorio della Corte territoriale va riconosciuta l’efficacia di cosa giudicata, trattandosi di provvedimento non più controvertibile, come attestato dalla cancelleria con il rilascio, in data 17 aprile 2023, dell’attestazione di non proposta opposizione.
Il giudice verifica poi il rispetto delle condizioni procedurali. Il decreto era stato munito di formula esecutiva il 29 gennaio 2020 e notificato al Ministero il 5 febbraio 2020 presso l’Avvocatura dello Stato e il 16 luglio 2021 presso la sede del Dicastero. Da tale adempimento è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.
Il ricorrente aveva inoltre notificato a mezzo pec, il 22 marzo 2022, la dichiarazione ex art. 5-sexies legge n. 89 del 2001, con conseguente decorso del termine di sei mesi previsto dal combinato disposto dei commi 5 e 7 della stessa norma. Tutti i presupposti dell’azione di ottemperanza risultano pertanto integrati e il ricorso va accolto.
Il Tribunale dichiara l’obbligo del Ministero di adempiere esattamente al decreto, corrispondendo le somme indicate con gli accessori, e assegna il termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza per l’esecuzione spontanea. Per l’ipotesi di inutile decorso, nomina commissario ad acta il Capo del dipartimento per gli affari di giustizia, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo dipartimento, che provvederà entro novanta giorni dall’istanza della parte, senza compenso aggiuntivo in coerenza con l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89 del 2001.
Il Collegio accoglie anche la domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., quantificando la somma per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato nella misura corrispondente agli interessi legali sugli importi complessivamente dovuti per ogni mese o frazione di mese. Le spese del giudizio di ottemperanza sono poste a carico dell’amministrazione inadempiente secondo il principio di soccombenza, liquidate in € 828,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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