Rinnovo del permesso per lavoro autonomo e prova del reddito adeguato (TAR Lombardia n. 220 del 29.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo presuppone la dimostrazione, a carico dello straniero, della disponibilità di un reddito proveniente da fonte lecita e sufficiente al proprio sostentamento. Tale requisito, espressione del combinato disposto degli artt. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998 e 13, comma 2, d.P.R. n. 394/1999, non è eludibile e attiene alla sostenibilità della permanenza dello straniero nella comunità nazionale. L’onere probatorio grava sul richiedente, mentre l’amministrazione può verificare la reale consistenza del reddito allegato. La denuncia per condotte illecite di terzi non giustifica la mancata percezione di redditi adeguati per più anni, in assenza di riscontri oggettivi.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato, ha chiesto il rinnovo per motivi di lavoro autonomo, dichiarando la titolarità di un’impresa individuale operante nel settore funebre e nel trasporto di salme all’estero. La Questura ha respinto l’istanza con decreto del 23.01.2019, rilevando la mancata dimostrazione di redditi di fonte lecita adeguati al sostentamento: per gli anni d’imposta successivi al 2014 non risultava alcuna dichiarazione dei redditi e non emergeva alcuna posizione contributiva presso l’Ente previdenziale.
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Lombardia, deducendo con un unico motivo il difetto di motivazione e di istruttoria. Ha sostenuto che la discontinuità reddituale derivava da condotte illecite di distrazione e sviamento della clientela subite dalla società a partire dal 2012, producendo la querela presentata contro altro imprenditore.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla disciplina dell’art. 26, commi 2 e 3, d.lgs. n. 286/1998, che per il lavoro autonomo impone allo straniero di dimostrare di disporre di risorse adeguate all’esercizio dell’attività, di possedere i requisiti di legge e di avere un’attestazione dell’autorità competente non anteriore a tre mesi. La norma richiede inoltre un’idonea sistemazione alloggiativa e un reddito annuo da fonti lecite superiore al livello minimo per l’esenzione dalla spesa sanitaria.
Il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui la disponibilità di un reddito sufficiente costituisce presupposto del rilascio e del rinnovo, in quanto attiene all’inserimento dello straniero nel contesto lavorativo e alla sua capacità di contribuire alla spesa pubblica, evitando il soggiorno di soggetti privi di adeguata contropartita (cfr. TAR Lombardia n. 1431 del 2022; Cons. Stato n. 7204 del 2022). L’onere di provare il requisito reddituale grava sul richiedente (Cons. Stato n. 7739 del 2018; Cons. Stato n. 7944 del 2022), mentre l’amministrazione può verificarne la reale consistenza con approfondimenti istruttori (Cons. Stato n. 7246 del 2022).
Nel caso concreto l’amministrazione ha dimostrato che i redditi percepiti sono da anni inferiori al minimo legale, mentre il ricorrente non ha documentato neppure in giudizio la percezione di redditi sufficienti. Quanto alla querela prodotta, il Collegio osserva che essa non supera il dato della mancata percezione di un reddito adeguato: mancano riscontri oggettivi sui fatti dedotti e non è documentato l’eventuale sviluppo della vicenda in sede penale. La denuncia, in sé, non vale a giustificare la mancata produzione di redditi adeguati per anni.
Il provvedimento impugnato riflette dunque le risultanze istruttorie e reca una motivazione che consente di comprendere le ragioni fattuali e giuridiche della determinazione. Il ricorso è pertanto infondato e viene respinto, con compensazione tra le parti delle spese di lite.
Nota della Redazione
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