Ottemperanza al decreto legge Pinto: penalità di mora e commissario ad acta (TAR Calabria n. 858 del 31.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto i decreti emessi dalla Corte d’Appello ex legge n. 89/2001, non sono più richiesti la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio previsti dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. È ammissibile la domanda di condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. anche quando l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto, che si aggiunge agli interessi legali. La somma è determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese, dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo ovvero all’insediamento del commissario ad acta. L’onere di provare l’esecuzione del giudicato grava sulla pubblica amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente agisce per ottenere l’esecuzione del decreto emesso ex legge n. 89/2001 dalla Corte d’Appello di Catanzaro, depositato e regolarmente notificato, con il quale il Ministero della Giustizia era stato condannato al pagamento in suo favore della somma di € 7.200,00, oltre interessi. Il titolo aveva acquisito autorità di cosa giudicata.
Il creditore ha inoltre chiesto la condanna dell’amministrazione al pagamento della somma prevista dall’art. 114, lett. e), c.p.a. per il ritardo nell’esecuzione. Il Ministero della Giustizia, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che il decreto della Corte d’Appello ha autorità di cosa giudicata ed è stato ritualmente notificato all’amministrazione. Il ricorrente aveva inoltrato la richiesta di pagamento ai sensi dell’art. 5 sexies legge n. 89/2001 e dalla presentazione dell’istanza erano decorsi sei mesi. La pubblica amministrazione non ha fornito alcuna prova di aver dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale, onere che su di essa gravava secondo il principio espresso dalla Cass. SS.UU. n. 13533/2001.
Il TAR, rivedendo la propria precedente giurisprudenza, afferma che per le ottemperanze ai decreti della Corte d’Appello ex legge n. 89/2001 non sono più dovuti la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del relativo termine dilatorio previsti dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, richiamando Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 febbraio 2021, n. 1423. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a.
Quanto alla domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il Collegio ne riconosce l’ammissibilità anche nelle ipotesi in cui l’ottemperanza riguardi sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, richiamando Cons. St. Ad. Plen., 25 giugno 2014 n. 15 e la novella di cui all’art. 1, comma 781, legge n. 208/2015. Non sussistendo iniquità o altre cause ostative, la penalità di mora è determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese, in aggiunta agli interessi legali dovuti ex lege, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto.
L’ulteriore importo è dovuto dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo o, in mancanza, all’insediamento del commissario ad acta, fermo il potere dell’amministrazione di attuare il giudicato fino a che questi non abbia provveduto (Adunanza Plenaria, 25 maggio 2021, n. 8). Il Collegio ordina quindi l’esecuzione del titolo entro trenta giorni dalla notifica della decisione e nomina, in caso di inutile decorso, un Dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia.
Le spese sono poste a carico dell’amministrazione, liquidate secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine (Consiglio di Stato n. 1247/2016), con distrazione in favore dei difensori. In caso di mancata rifusione, provvederà il commissario nominato, in applicazione del principio di pienezza della tutela giurisdizionale e del buon andamento, così evitando un secondo giudizio di ottemperanza.
Nota della Redazione
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