Ottemperanza al decreto di equa riparazione e poteri del commissario ad acta (TAR Puglia n. 103 del 21.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al decreto che ha liquidato l’equa riparazione per irragionevole durata del processo, il TAR accerta l’inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del decreto decisorio esecutivo e del termine di sei mesi dalla trasmissione delle dichiarazioni ex art. 5-sexies legge n. 89/2001, e ordina all’Amministrazione di eseguire il giudicato nel termine di 90 giorni. Ove perduri l’inadempimento, nomina commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, con ulteriore termine di 90 giorni e previa verifica dell’integrale assolvimento degli obblighi di comunicazione. Al commissario non è dovuto compenso, per il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale sancito dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore antistatario, e comprendono il rimborso delle spese vive accessorie sostenute dopo l’emissione del decreto per proporre l’ottemperanza.

Il Fatto

I ricorrenti hanno agito per l’ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto della Corte d’Appello di Lecce con cui il Ministero della Giustizia era stato condannato, ai sensi della legge n. 89/2001, al pagamento di diverse somme a titolo di equa riparazione per irragionevole durata del processo. Il decreto era stato notificato e non opposto, con conseguente passaggio in giudicato.

Dedotto il mancato adempimento spontaneo, i ricorrenti hanno chiesto al TAR di ordinare il pagamento delle somme riconosciute, oltre interessi legali, di nominare un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inadempimento e di liquidare le spese del giudizio con distrazione. Il Ministero si è costituito senza svolgere difese ostative all’accoglimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto confermato la regolarità in rito del ricorso, riconoscendo al decreto natura decisoria in materia di diritti soggettivi con valore ed efficacia di cosa giudicata, essendo stato notificato al Ministero e non opposto. Il thema è stato inquadrato nell’art. 114 cod. proc. amm., richiamato in epigrafe, e non nella disposizione indicata nel ricorso.

Il TAR ha poi verificato il perfezionarsi dei presupposti dell’ottemperanza. Ha accertato l’infruttuoso decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del decreto esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha altresì rilevato che i ricorrenti avevano trasmesso la dichiarazione attestante la mancata riscossione per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni per lo stesso credito, l’ammontare residuo e la modalità di riscossione prescelta, secondo gli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000 e l’art. 5-sexies legge n. 89/2001.

Ha quindi constatato l’inutile decorso del termine di sei mesi dalla trasmissione delle dichiarazioni, previsto dall’art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001, senza che fosse eseguito il pagamento. Su tali premesse ha sancito l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al decreto, con pagamento delle somme ivi indicate, se e nella misura in cui siano tuttora dovute, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, fissando il termine di 90 giorni.

Per l’ipotesi di persistente inadempimento, il Collegio ha nominato fin d’ora commissario ad acta il dirigente che sarà specificatamente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, con ulteriore termine di 90 giorni e previa verifica dell’effettivo integrale assolvimento degli obblighi di comunicazione. Ha escluso la corresponsione di un compenso specifico, in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti di cui all’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, come richiamato dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015.

Le spese sono state poste a carico del Ministero secondo soccombenza, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il TAR ha riconosciuto anche il rimborso delle spese vive e accessorie sostenute successivamente all’emissione del decreto per la proposizione del giudizio di ottemperanza, richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 3484 del 2021, Cons. Stato, Sez. V, n. 1498 del 2017 e TAR Campania, Napoli, Sez. II, n. 153 del 2022.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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