Ottemperanza al decreto di equa riparazione: notificazione del titolo non necessaria (TAR Calabria n. 55 del 14.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto i decreti della Corte d’appello emessi ai sensi della legge n. 89/2001, non trovano applicazione la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio previsti dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Una volta decorso il termine semestrale dalla dichiarazione ex art. 5-sexies legge n. 89/2001, l’inerzia dell’amministrazione legittima l’actio iudicati e il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato, nominando sin d’ora il Commissario ad acta. Il Collegio può inoltre determinare la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. nella misura degli interessi legali, con decorrenza dalla comunicazione dell’ordine di pagamento e sino all’insediamento del commissario. Le spese del giudizio di ottemperanza sono poste a carico dell’amministrazione inadempiente, con possibilità di esecuzione commissariale in caso di ulteriore inerzia.
Il Fatto
Il ricorrente agisce per ottenere l’esecuzione del decreto emesso dalla Corte d’Appello di Catanzaro ai sensi della legge n. 89/2001, con il quale il Ministero della Giustizia è stato condannato a corrispondergli la somma liquidata a titolo di equa riparazione, oltre interessi, con spese distratte in favore dei difensori.
Dopo aver inviato la dichiarazione ex art. 5-sexies legge n. 89/2001 e decorso il termine semestrale, il ricorrente ha constatato la perdurante inerzia dell’amministrazione. Ha quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Calabria, chiedendo la nomina di un Commissario ad acta e la condanna al pagamento dell’astreinte. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal rilievo che il decreto della Corte d’Appello ha acquisito autorità di cosa giudicata e che l’amministrazione è rimasta inerte nonostante la rituale presentazione della dichiarazione ex art. 5-sexies legge n. 89/2001. Su tale presupposto si fonda la proponibilità dell’actio iudicati.
Il passaggio centrale riguarda il ritenuto superamento del termine dilatorio. Il TAR, rivedendo una propria precedente giurisprudenza, ritiene che per le ottemperanze ai decreti della Corte d’Appello emessi ex legge n. 89/2001 non siano più necessari la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Il Collegio richiama sul punto Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 febbraio 2021, n. 1423.
Accertato il perdurante inadempimento, il ricorso è accolto ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. Il Ministero deve eseguire il decreto entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza a cura di parte ricorrente. Per il caso di inutile decorso del termine, è nominato sin d’ora Commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, che provvederà su istanza di parte entro novanta giorni. Le spese della funzione commissariale restano a carico dell’amministrazione, in quanto comprese nella retribuzione dirigenziale ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001.
Quanto alla richiesta di penalità di mora, non emergendo iniquità o altre cause ostative, il Collegio la determina nella misura degli interessi legali, per ogni mese o frazione di mese, in aggiunta agli interessi dovuti ex lege, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto. L’importo decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del commissario, fermo restando il potere dell’amministrazione di attuare il giudicato fino a che l’organo commissariale non abbia provveduto (Adunanza Plenaria, 25 maggio 2021, n. 8).
Sulle spese, il TAR liquida d’ufficio i parametri del D.M. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie maggiormente affine a quella non espressamente disciplinata (Consiglio di Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247), tenendo conto della semplicità e serialità della materia. In caso di mancata rifusione nel medesimo termine di trenta giorni, al pagamento provvederà il Commissario nominato, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali e per ragioni di economia processuale, evitando un secondo giudizio di ottemperanza.
Nota della Redazione
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