Offerta anomala: la sottostima delle derrate alimentari rende sindacabile il giudizio di congruità (TAR Lazio n. 875 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di non anomalia dell’offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo solo in caso di macroscopica illogicità o erroneità fattuale. L’onere probatorio del ricorrente è assolto quando emergono vistose lacune giustificative o palesi contraddizioni non adeguatamente considerate dalla stazione appaltante. La sottostima del costo delle derrate alimentari, rispetto ai parametri di mercato e agli indicatori della relazione di accompagnamento dei criteri ambientali minimi, costituisce un macroscopico indice di anomalia che rende illegittimo il giudizio positivo di congruità. L’esiguità dell’utile d’impresa non è di per sé sintomo di inaffidabilità per le imprese cooperative. L’accoglimento del ricorso comporta la regressione del procedimento alla fase di verifica dell’anomalia, da rinnovarsi, e non l’aggiudicazione in favore del ricorrente.
Il Fatto
Un Comune, per il tramite della Centrale unica di committenza, indiceva una procedura aperta per l’affidamento del servizio di refezione e mensa scolastica per cinque annualità, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. All’esito della valutazione, l’offerta dell’aggiudicataria risultava prima in graduatoria, superando quella del ricorrente, secondo classificato. La proposta negoziale della prima classificata era sottoposta al sub-procedimento di verifica dell’anomalia, conclusosi con esito positivo e con la conseguente aggiudicazione del servizio. La società seconda classificata, dopo aver esperito l’accesso documentale, impugnava gli atti di gara, deducendo l’inattendibilità dell’offerta sotto molteplici profili, tra cui la sottostima del costo delle derrate alimentari, la congruità dei costi della manodopera e la sostenibilità delle migliorie offerte.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente respinto l’eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività. Ha chiarito che il termine di impugnazione decorre dalla piena conoscenza degli atti di gara, acquisita all’esito dell’accesso documentale qualora la stazione appaltante non abbia provveduto alla contestuale pubblicazione degli atti presupposti all’aggiudicazione, come previsto dagli artt. 120 cod. proc. amm. e 36, commi 1 e 2, d.lgs. n. 36/2023. Nel caso di specie, la notifica del ricorso avvenuta trenta giorni dopo il completamento dell’accesso è stata ritenuta tempestiva.
Nel merito, la sentenza ha accolto il terzo motivo di ricorso, ravvisando la fondatezza delle censure in ordine alla sottostima dei costi di approvvigionamento delle derrate. Il costo indicato dall’aggiudicataria, pari a euro 1,20 a pasto, è stato giudicato macroscopicamente inferiore al valore prudenziale di euro 1,80, desumibile dalla relazione di accompagnamento dei d.m. 10 marzo 2020 n. 65 (criteri ambientali minimi) e dalla serie storica dell’inflazione. La discordanza, quantificata in almeno euro 183.588,00 sull’intero arco contrattuale, è stata ritenuta idonea a inficiare la tenuta complessiva dell’offerta, evidenziando un vizio del giudizio tecnico-discrezionale di congruità reso dall’amministrazione, basato su una formula sintetica priva di una reale istruttoria.
La Corte ha inoltre accolto parzialmente il primo motivo, limitatamente al profilo del ribasso del 15,13%, ritenuto ingiustificato proprio in ragione della comprovata sottostima delle derrate, e alla sostenibilità della miglioria dei pasti gratuiti, travolta dalla medesima criticità. Ha invece respinto le censure relative ai costi della manodopera, chiarendo che l’immodificabilità dell’offerta economica attiene al corrispettivo complessivo e che la distinzione tra costi diretti e costi indiretti del personale consente di non includere nella verifica di congruità le figure professionali impiegate trasversalmente su più commesse.
Conseguentemente, la sentenza ha disposto l’annullamento degli atti impugnati, con regressione del procedimento alla fase di rinnovazione della verifica di anomalia, da estendersi a ogni aspetto dell’offerta, non potendo il giudice amministrativo sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione su un potere non ancora esercitato. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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