Responsabilità della P.A. per annullamento illegittimo del permesso di costruire (TAR Lombardia n. 758 del 14.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento in autotutela di un permesso di costruire fondato su un macroscopico vizio istruttorio e sul travisamento della qualificazione di luci in vedute integra gli estremi della responsabilità extracontrattuale della pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 2043 c.c. L’illegittimità dell’atto costituisce indice presuntivo della colpa, spettando all’ente provare l’errore scusabile nelle tipizzazioni elaborate dalla giurisprudenza. Il risarcimento del danno da lesione di interesse legittimo oppositivo richiede la prova di danno ingiusto, nesso causale ed elemento soggettivo, non essendo sufficiente il solo annullamento giurisdizionale. Nel quantum, va escluso il pregiudizio derivante da una libera scelta del danneggiato non necessitata, mentre sono risarcibili le spese di cantiere e di conservazione delle opere.
Il Fatto
Il ricorrente è titolare del diritto di usufrutto su un immobile milanese, sul quale il precedente proprietario aveva ottenuto il permesso di costruire per una ristrutturazione edilizia con traslazione della volumetria sulla copertura piana e creazione di una falda in aderenza all’edificio confinante. La società confinante aveva segnalato al Comune che l’intervento chiudeva due finestre del proprio immobile, chiedendo l’annullamento del titolo.
Il Comune, con provvedimento del 20.10.2017, annullava in autotutela il permesso e ordinava la demolizione delle opere. Il provvedimento veniva annullato dal TAR con sentenza n. 1168/2019, passata in giudicato, sul rilievo che le aperture erano luci e non vedute, con conseguente inapplicabilità dell’art. 9 del D.M. n. 1444/1968. Il ricorrente agisce quindi ex art. 30 c.p.a. per il risarcimento dei danni derivanti dal blocco del cantiere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal fondamento della responsabilità extracontrattuale della P.A. nell’art. 2043 c.c., richiamando la svolta segnata da Sezioni Unite n. 500/1999, che ha accordato tutela risarcitoria agli interessi legittimi. Nella specie viene in rilievo la lesione di un interesse legittimo oppositivo, correlato alla facultas aedificandi derivante dal titolo edilizio, la cui esplicazione è stata ostacolata dall’annullamento in autotutela.
Accertata l’illegittimità del provvedimento comunale sulla base del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1168/2019, il Tribunale procede alla verifica autonoma degli elementi dell’illecito. L’ingiustizia del danno è ravvisata nella compressione delle prerogative dell’usufruttuario, impossibilitato a completare l’immobile dal 2.10.2017 fino al giugno 2019. Il nesso causale è ritenuto pacifico, derivando il pregiudizio economico proprio e solo dall’adozione dell’atto.
Quanto all’elemento soggettivo, il Collegio richiama l’orientamento per cui il privato può invocare l’illegittimità dell’atto quale indice presuntivo della colpa, con onere dell’ente di dimostrare l’errore scusabile. Le esimenti tipizzate dalla giurisprudenza amministrativa (contrasti interpretativi, norme di recente introduzione, complessità del fatto, illegittimità derivante da declaratoria di incostituzionalità) non ricorrono. Il travisamento della qualificazione delle aperture, di agevole constatazione, rivela un’attività istruttoria incompleta e integra la colpa dell’ente.
Nel quantum, il Tribunale esclude le voci legate all’acquisto di una nuova abitazione: la scelta è libera, non necessitata, e il ricorrente ha egli stesso ammesso la possibilità di soluzioni meno dispendiose, avendo poi rivenduto l’immobile. Difetta quindi la prova del nesso di causalità. In applicazione dell’art. 34, comma 4, c.p.a., il Collegio fissa i criteri: spese documentate per il prolungamento del noleggio del materiale di cantiere e per gli interventi di conservazione e messa in sicurezza, IVA inclusa, con rivalutazione e interessi dalla domanda al soddisfo.
Nota della Redazione
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