Ottemperanza al giudicato e astreinte per la carta del docente (TAR Campania n. 5723 del 12.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata l’inerzia dell’amministrazione rispetto a un giudicato esecutivo, ordina l’esecuzione del provvedimento fissando un termine e, in caso di ulteriore inadempimento, nomina un commissario ad acta che si sostituisca all’ente. Su richiesta di parte, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il giudice condanna il resistente al pagamento della penalità di mora, che nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e non è manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali. La condanna all’astreinte presuppone la richiesta di parte e opera come misura di coazione indiretta all’adempimento.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto al TAR Campania l’esecuzione della sentenza n. 950/2025 del 6 maggio 2025 del Tribunale di Nola, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a pagarle la somma di euro 1.500 mediante emissione di buono elettronico, la cd. carta del docente, oltre accessori e spese. Il ricorso è stato notificato e depositato il 22 dicembre 2025, sul presupposto del passaggio in giudicato della pronuncia.

Secondo la ricorrente la sentenza non è stata eseguita. Ha quindi chiesto che la sezione ordinasse all’amministrazione di provvedere fissando un termine e, in caso di ulteriore inerzia, che nominasse un commissario e condannasse il Ministero al pagamento della penalità di mora. L’amministrazione si è costituita con atto di stile, senza allegare elementi ostativi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso. L’amministrazione, costituitasi senza dedurre alcunché a sostegno dell’avvenuta esecuzione, non ha fornito elementi idonei a escludere l’inerzia denunciata. Da qui l’accoglimento della domanda di ottemperanza.

Il giudice ha ordinato al Ministero di procedere all’esecuzione della sentenza nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento. In caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione presso il Ministero, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione. Il commissario dovrà porre in essere gli atti necessari all’esecuzione del giudicato e della pronuncia sulle spese entro un ulteriore termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione della scadenza del primo termine.

È stata accolta anche la domanda di condanna alla penalità di mora. Il Collegio ha richiamato l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., che consente al giudice di fissare, su richiesta di parte, la somma dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato. La stessa disposizione prevede che, nei giudizi di pagamento di somme di denaro, la penalità decorra dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e non sia manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali.

Su questa base il Ministero è stato condannato al pagamento di una somma pari agli interessi legali calcolati sull’importo dovuto, dalla data di comunicazione della sentenza fino al giorno dell’effettivo adempimento. Le spese di giudizio, liquidate in euro milleduecento oltre accessori, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’amministrazione, con distrazione al difensore per dichiarato anticipo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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