Porto d’armi ed affidabilità, il contesto familiare rileva (TAR Sicilia n. 1918 del 22.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il possesso, la detenzione e il porto d’armi non costituiscono un diritto, ma un’eccezione al divieto generale di andare armati sancito dall’art. 699 cod. pen. e dall’art. 4, comma 1, della legge n. 110/1975. Il rilascio della licenza integra il frutto di una valutazione ampiamente discrezionale, nella quale l’interesse alla sicurezza e all’incolumità pubblica prevale su quello del privato, tanto più che il provvedimento incide su un’attività ludica e non lavorativa. Nel giudizio di affidabilità per il buon uso delle armi il Questore può valorizzare il contesto socio-familiare del richiedente, legittimamente desumendo il pericolo di abuso dalla vicinanza a congiunti gravati da precedenti, anche in materia di armi. Non è irragionevole il diniego opposto a chi non dimostri l’effettiva recisione dei legami con il parente pregiudicato, restando il trasferimento di residenza un dato solo cartolare.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto al Questore il rilascio della licenza di porto di fucile per uso sportivo. Una prima istanza era rimasta priva di riscontro e il ricorrente vi aveva rinunciato, essendo stato informato che i precedenti e i procedimenti pendenti a carico del padre avrebbero potuto condizionare il rilascio del titolo. Ottenuto un impiego a tempo indeterminato e un’autonoma residenza anagrafica, ha presentato una nuova istanza nel giugno 2020.
Dopo la comunicazione dei motivi ostativi e le osservazioni difensive, il Questore ha negato il titolo. Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Sicilia, deducendo violazione degli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S., eccesso di potere per travisamento dei presupposti e difetto di motivazione, lamentando che l’Amministrazione avesse fondato il rigetto sui trascorsi del genitore senza dimostrare alcun nesso causale con la propria condotta, divenuta irreprensibile e caratterizzata da distacco e indipendenza abitativa ed economica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione della licenza: non una mera autorizzazione che rimuove un limite a una situazione già presente nella sfera del privato, ma un contenuto permissivo in deroga al generale divieto di portare armi. Richiamando la Corte cost. n. 440 del 1993 e la Corte cost. n. 109 del 2019, il TAR ribadisce che il controllo dell’autorità deve essere più penetrante rispetto ai provvedimenti permissivi di tipo diverso e che la deroga opera solo verso persone delle quali esista la perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle armi.
Il potere esercitato dal Questore non ha natura sanzionatoria, ma cautelare, essendo volto a prevenire abusi nell’uso delle armi. Ne deriva che possono assumere rilievo anche fatti isolati ma significativi, vicende personali prive di rilevanza penale e situazioni non attinenti alla materia delle armi, da cui desumere la mancanza di piena affidabilità.
Quanto al contesto socio-familiare, il TAR richiama l’orientamento secondo cui i provvedimenti inibitori sono legittimi anche quando al titolare non si imputi direttamente alcunché, se la situazione di fatto rende le armi accessibili a un terzo verso cui sussistano fondati sospetti. Nella nozione di abuso delle armi rientra anche l’ipotesi in cui i parenti pregiudicati ottengano dal congiunto la disponibilità delle armi, anche contro la sua volontà. Il rapporto di convivenza con soggetti pregiudicati può quindi giustificare da solo il diniego, perché il legame familiare comporta sempre reciproci condizionamenti o tolleranze.
Applicando tali principi, il Collegio rileva la posizione del padre del ricorrente: deferimenti all’Autorità giudiziaria, provvedimenti limitativi della libertà personale, condanna, rigetto del porto di fucile uso caccia, richiesta di ammonimento per stalking, controllo in compagnia di soggetti gravati da precedenti e un arresto del 31 gennaio 2020 per reati in materia di armi. Rilievi numerosi, di diversa natura, gravi e assai recenti.
Il TAR esamina poi la dedotta emancipazione. Il mutamento di residenza resta un dato solo cartolare: il ricorrente non offre alcun supporto documentale, come le utenze, a fronte degli accertamenti dei Carabinieri che descrivono l’abitazione solitaria e non abitata. E i legami col padre non risultano recisi: i colloqui in carcere del febbraio 2020 e l’uso dell’autovettura paterna nell’agosto 2021 lo escludono. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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