Ottemperanza al giudicato e astreintes per il riconoscimento del titolo estero (Cons. Stato n. 9966 del 16.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato, la reiterata inerzia dell’Amministrazione nel dare esecuzione alla sentenza che le impone di rivalutare la corrispondenza di un titolo professionale conseguito all’estero giustifica l’accoglimento del ricorso ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. Il giudice assegna al Commissario ad acta già nominato un termine perentorio per provvedere e, sussistendo i presupposti, irroga la penale di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. L’inerzia, oltre a determinare il moltiplicarsi dei ricorsi in ottemperanza e le condanne alle spese e alle astreintes, espone l’Amministrazione a possibili giudizi risarcitori e può giustificare la trasmissione degli atti alla Procura presso la Corte dei conti.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 10724/2023, l’accoglimento dell’appello relativo al riconoscimento dell’abilitazione conseguita in Svizzera per l’insegnamento dello strumento musicale, con l’ordine al Ministero di rivalutare la corrispondenza del corso di studi rispetto alla formazione prescritta dalla legislazione vigente.

Inoltrata invano l’istanza di adempimento spontaneo, il ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8478/2024, ordinava l’ottemperanza e disponeva l’insediamento del Commissario ad acta alla scadenza del primo termine. Né il Ministero né il Commissario provvedevano nei termini assegnati, cosicché il ricorrente proponeva un ulteriore ricorso, chiedendo la sostituzione del Commissario e l’applicazione della penale di ritardo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva preliminarmente che l’Amministrazione si è costituita con atto di mero stile, non depositando memorie o controdeduzioni rispetto alle doglianze del ricorrente. Nel merito, il Consiglio di Stato accerta un grave, ingiustificabile e reiterato ritardo nel dare esecuzione alla sentenza ottemperanda.

Su queste basi, il giudice dispone che il Commissario già nominato provveda entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza all’esecuzione del giudicato, con facoltà di delega a un dipendente di ruolo di qualifica non inferiore a quella dirigenziale.

La perdurante inerzia dell’Amministrazione, che non ha eseguito la decisione sui titoli professionali conseguiti all’estero, integra i presupposti per irrogare le astreintes. Il Ministero è pertanto condannato al pagamento, in favore del ricorrente, di euro 50,00 per ogni ulteriore giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

Il Collegio segnala inoltre che, in caso di ulteriore inottemperanza, valuterà la trasmissione degli atti alla competente Procura presso la Corte dei conti. I ritardi nel definire le istanze di riconoscimento dell’abilitazione conseguita presso Università straniere determinano, come nel caso di specie, il moltiplicarsi dei ricorsi in ottemperanza, con condanne alle spese e alle penali, ed espongono l’Amministrazione a possibili giudizi risarcitori.

Il ricorso è accolto nei termini indicati in motivazione. Le spese della fase seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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