Ordinanze stradali comunali come atti generali e insindacabilità del merito (Cons. Stato n. 9965 del 16.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza con cui il comune disciplina la circolazione veicolare su una strada locale costituisce atto amministrativo generale, rivolto alla generalità degli utenti della strada e non a destinatari diretti. Ne consegue che non è dovuta la comunicazione di avvio del procedimento ai residenti della via, i quali non vantano una posizione differenziata rispetto agli altri consociati. La richiesta di un mero riscontro alla Circoscrizione non integra un parere obbligatorio ai sensi del regolamento sul decentramento, sicché l’eventuale vizio di incompetenza dell’organo che lo esprime resta irrilevante. Le scelte viabilistiche rientrano nella discrezionalità dell’ente proprietario della strada e sono sindacabili solo per manifesta illogicità o irragionevolezza, restando estranea al giudizio amministrativo la comparazione di merito tra misure alternative.

Il Fatto

Il Comune di Trento, con ordinanza del 2024, ha regolamentato la circolazione in una via collinare della frazione di Povo, istituendo il divieto di transito su un tratto intermedio, il doppio senso nelle parti restanti, il limite di 30 km/h e obblighi di precedenza. L’intervento nasceva dalla richiesta dei servizi comunali alla Circoscrizione di individuare, tra due soluzioni tecniche, la misura più opportuna per tutelare il transito ciclopedonale.

Alcuni residenti hanno impugnato il provvedimento davanti al T.R.G.A. di Trento, che ha respinto il ricorso. Propongono appello, deducendo la violazione degli obblighi di partecipazione procedimentale, l’illegittimità del parere circoscrizionale e l’irragionevolezza della scelta viabilistica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo partecipativo. Richiamati gli artt. 24 e 29 della legge provinciale n. 23 del 1992, riproduttivi degli artt. 7 e 13 della legge n. 241/1990, si esclude che l’ordinanza abbia destinatari diretti. L’atto amministrativo generale è sottratto agli obblighi di comunicazione, e i titolari di diritti reali sugli immobili prospicienti non vantano alcuna posizione differenziata. Il richiamo è a Cons. Stato, V, n. 2772 del 2025 e a Cons. Stato, VI, n. 2854 del 2024.

Quanto alla Circoscrizione, la Corte rileva che la nota dei servizi comunali non costituiva richiesta di parere ai sensi del regolamento sul decentramento, ma mero riscontro tra due opzioni già istruite. Ne deriva l’inapplicabilità dell’art. 28, comma 1 e comma 5, e l’irrilevanza del dedotto vizio di incompetenza. La delibera circoscrizionale sopravvenuta è qualificata come proposta ex art. 27, comma 2, lett. a), non come parere, e resta estranea al thema decidendum.

Sul merito, la via è classificata come strada locale di tipo F) ex art. 2 cod. strada, con funzione prevalente di accesso alle proprietà. Le norme del d.m. n. 6792 del 2001 non impongono il divieto di doppio senso, e l’art. 13, comma 2, cod. strada consente la deroga per particolari condizioni locali, desumibile dalla motivazione. Il richiamo è a TAR Toscana n. 1234 del 2023, confermata da Cons. Stato, V, n. 4157 del 2025.

Le residue censure attengono all’eccesso di potere. La Corte le ritiene infondate: gli slarghi non impediscono la manovra, il tratto intercluso non serve residenze, gli aumenti di percorrenza sono contenuti. La scelta rientra nel potere discrezionale dell’ente e sfugge al sindacato di merito (Cons. Stato, V, n. 86 del 2025; Cons. Stato, V, n. 2031 del 2017). L’appello è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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