Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso avverso l’esclusione (TAR Calabria n. 328 del 04.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La carenza di interesse si configura quando, per effetto di un sopravvenuto assetto di interessi, il ricorrente abbia ottenuto l’utilità sostanziale richiesta con l’azione. Nel contenzioso sugli appalti pubblici, la revoca del provvedimento di esclusione e di aggiudicazione impugnati, seguita dalla stipula del contratto e dall’aggiudicazione in favore del ricorrente, realizza tale sopravvenienza. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità con integrale compensazione delle spese di lite.

Il Fatto

La società ricorrente partecipava alla gara indetta dalla stazione appaltante per la fornitura di attrezzature di sicurezza presso il terminal passeggeri di un aeroporto calabrese. All’esito della valutazione delle offerte, la ricorrente si classificava prima, mentre la seconda in graduatoria era la controinteressata.

A seguito di una più approfondita verifica della documentazione, la stazione appaltante rilevava che la ricorrente aveva dichiarato un assetto societario risalente a una società controllata da un’agenzia governativa straniera, ritenuta riconducibile al programma nucleare civile e militare di uno Stato estero. Con determina del 07.11.2023 la stazione appaltante disponeva l’esclusione della ricorrente e contestualmente aggiudicava l’appalto alla seconda classificata. La ricorrente impugnava tale determina, ottenendo l’accoglimento dell’istanza cautelare con ordinanza n. 733/2023.

La Motivazione della Corte

Il thema decidendum riguarda la sorte del ricorso in presenza di un sopravvenuto mutamento della situazione di fatto e di diritto. Il Collegio rileva che, all’esito dell’ordinanza cautelare, la stazione appaltante ha adottato un atto di revoca dell’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata, ritenendo che l’accoglimento dell’istanza anticipasse con elevate probabilità il giudizio di merito.

Con il medesimo provvedimento la stazione appaltante ha disposto l’aggiudicazione della gara in favore della ricorrente, che aveva ottenuto il miglior punteggio complessivo, per l’importo indicato. Successivamente, a seguito della positiva verifica dei requisiti, le parti hanno sottoscritto il contratto di appalto.

Il Tribunale osserva che la parte ricorrente ha espressamente rappresentato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, essendo venuta meno la materia del contendere per effetto della revoca del provvedimento impugnato e della stipula del contratto. Su tali presupposti si innesta la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.

Quanto alle spese, il Collegio ne dispone l’integrale compensazione, in ragione della sopravvenienza del mutamento della situazione rispetto all’introduzione del giudizio. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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