Accesso agli atti di indagine segreti e ostensione della richiesta difensiva (TAR Lazio n. 15216 del 24.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio ex art. 116 c.p.a. avente ad oggetto il silenzio serbato sull’istanza di accesso, l’amministrazione può dedurre in giudizio le ragioni che precludono l’ostensione e il giudice deve tenerne conto nel decidere. Gli atti di indagine raccolti nel procedimento penale sono coperti dal segreto investigativo ex art. 329 c.p.p., richiamato dall’art. 24, comma 1, lett. a), legge n. 241/1990, fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari. Le esigenze difensive dell’istante non prevalgono su tale segreto, che opera una temporanea compressione del diritto di difesa a tutela del preminente interesse investigativo. È invece ostensibile il documento che non appartiene al procedimento penale, formato dalla stessa banca e prodromico all’avvio del procedimento di inefficacia, quando non siano opposte ulteriori limitazioni e sussista un interesse attuale e concreto.

Il Fatto

La ricorrente, società in amministrazione straordinaria, doveva difendersi nel procedimento di inefficacia avviato da Mediocredito Centrale in relazione a una richiesta di agevolazione presentata per il Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), legge n. 662/1996. Con pec del 5 gennaio 2026 ha chiesto l’accesso a due categorie di documenti: la documentazione raccolta nel procedimento penale pendente davanti al Tribunale di Monza e acquisita dalla banca, posta a fondamento dell’avvio del procedimento di inefficacia; e ogni documento su cui si fonda tale avvio, compresa l’eventuale richiesta di ostensione rivolta all’Autorità giudiziaria.

Mediocredito Centrale non ha risposto nel termine dell’art. 25 legge n. 241/1990. La ricorrente ha quindi proposto ricorso ex art. 116 c.p.a. per l’annullamento del silenzio e l’accertamento del diritto all’accesso, con condanna all’esibizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità per parcellizzazione dell’iniziativa processuale. Nel processo amministrativo la regola è l’impugnabilità, con un solo ricorso, di un solo provvedimento, mentre il ricorso cumulativo ha carattere eccezionale, come ribadito da Cons. St., sez. III, n. 7045 del 2021.

Passando al merito, il Tribunale ricorda che, di fronte al silenzio diniego sull’accesso, l’amministrazione può dedurre in giudizio le ragioni ostative e la decisione deve formarsi tenendo conto di tali deduzioni (TAR Genova, sez. I, n. 115 del 2026).

Quanto agli atti del procedimento penale, le ragioni opposte dalla banca sono fondate. Opera il combinato disposto dell’art. 329 c.p.p. e dell’art. 24, comma 1, lett. a), legge n. 241/1990: gli atti di indagine sono coperti da segreto fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari (Cons. Stato, sez. VI, n. 1923 del 2003). È irrilevante che non sia stato disposto il sequestro dei documenti: la ricorrente richiama impropriamente la giurisprudenza sul sequestro di atti formati dall’amministrazione, non di atti formati dall’Autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria.

Le esigenze difensive non prevalgono sul segreto istruttorio, la cui disciplina consente una temporanea compressione del diritto di difesa fino alla chiusura delle indagini (TAR Palermo, sez. IV, n. 295 del 2025), fase nella quale gli atti sono ostensibili solo mediante gli strumenti del codice di procedura penale.

È invece fondata la pretesa di accesso alla richiesta di ostensione rivolta all’Autorità giudiziaria. Si tratta di un documento che non appartiene al procedimento penale, formato dalla stessa banca e prodromico all’avvio dei procedimenti di inefficacia; non sono state opposte limitazioni ulteriori al segreto investigativo; sussiste l’interesse attuale e concreto a prenderne visione. Il ricorso è quindi accolto in parte, con ordine di esibizione entro trenta giorni e compensazione integrale delle spese per soccombenza reciproca.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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