Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e nomina commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2053 del 30.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è procedibile quando sia decorso, dalla notifica del titolo esecutivo, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Accertato il giudicato del giudice ordinario e non dedotto l’adempimento, il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza dell’amministrazione e ordina l’esecuzione entro un termine perentorio. Alla scadenza di quel termine, per la perdurante inerzia si nomina commissario ad acta un dirigente pubblico preposto alla gestione della spesa: l’incarico rientra nei compiti istituzionali dell’organo e non comporta alcun compenso. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto del carattere seriale della controversia, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Il Fatto

Il giudice ordinario, con sentenza n. 286/2024 del Tribunale di Como – Sezione Lavoro, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere la carta elettronica del docente in favore della ricorrente, mediante accredito sul borsellino elettronico del beneficio di € 500,00 annui, per complessivi € 3000,00, in relazione agli anni dal 2018/2019 al 2023/2024. La sentenza è stata notificata al Ministero l’8 novembre 2024 e su di essa si è formato il giudicato, come attestato dalla cancelleria.

Dedotto il perdurante inadempimento dell’amministrazione, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, depositando una relazione dalla quale emerge che l’inottemperanza permane anche con riguardo alle spese legali. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare la procedibilità del ricorso. Rileva il Tribunale che, dopo la notifica del titolo, è decorso il termine di 120 giorni stabilito dall’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997: la condizione di procedibilità risulta quindi integrata.

Nel merito, il ricorso è fondato. La pretesa concernente la spettanza degli importi riconosciuti dal giudice ordinario è sorretta da idonea documentazione; il titolo è passato in giudicato e l’amministrazione non ha dedotto di avervi dato esecuzione. L’inottemperanza è pertanto dichiarata e al Ministero è assegnato un termine di 90 giorni dalla notifica della sentenza per l’accredito degli importi, detratti gli eventuali pagamenti già effettuati per il medesimo titolo.

Per il caso di perdurante inottemperanza, il Tribunale nomina fin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza. Il commissario assume le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, decorso il termine assegnato all’amministrazione; provvede entro i successivi 60 giorni, determinando in via definitiva l’importo ancora dovuto e adottando gli atti necessari al mandato.

Sul compenso del commissario, il Collegio esclude che ne sia dovuto alcuno: l’attività demandata rientra nei compiti istituzionali di un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa. Quanto alle spese, in applicazione del principio di soccombenza, esse sono poste a carico del Ministero e liquidate in € 800,00 per compensi e spese, oltre iva e cpa, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario; la misura tiene conto del limitato impegno richiesto in una controversia di carattere seriale, priva di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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