Errata perimetrazione del bosco: il Comune deve motivare sulla zona omogenea (TAR Lazio n. 329 del 07.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di rettifica delle perimetrazioni contenute nel PTPR, la cartografia regionale delle aree boscate ha valore ricognitivo e probante, salvo diversa certificazione comunale. Il diniego di procedibilità dell’istanza di segnalazione è illegittimo quando si fonda sulla sola inedificabilità del fondo alla data del 6 settembre 1985, senza verificare se la zona urbanistica di appartenenza corrisponda alla zona B di cui al d.m. n. 1444 del 1968. Le zone territoriali omogenee comprendono anche i lotti non edificabili, e l’art. 9, comma 2, lett. a), n.t.a. del PTPR valorizza esclusivamente l’appartenenza alla zona A o B, non la concreta destinazione della singola area. Il Comune non può respingere l’istanza richiamando precedenti segnalazioni relative a profili diversi da quelli dedotti.

Il Fatto

I ricorrenti sono comproprietari di un appezzamento in catasto al foglio e alla particella indicati negli atti, derivante da un frazionamento del 2019. Dall’esame della cartografia del PTPR, approvato con delibera consiliare n. 5 del 21 aprile 2021, il fondo risulta perimetrato come area su cui insiste un vincolo paesaggistico a protezione di area boscata, ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 42/2004 e dell’art. 22, l. reg. n. 24/1998.

Ritenendo la perimetrazione erronea, uno dei comproprietari ha chiesto al Comune di segnalare alla Regione l’errore, invocando la deroga dell’art. 9, comma 2, lett. a), n.t.a. del PTPR: il fondo ricadrebbe in zona L di completamento del PRG, assimilabile a zona B. Il Comune ha dichiarato l’istanza non procedibile, rilevando che il terreno ricade solo in parte nel piano attuativo del 2013, che la restante porzione è in zona H rurale e che nel 1985 l’area era destinata a viabilità. Da qui il ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge le eccezioni preliminari del Comune. Quanto alla tardività, l’istanza era stata presentata da un solo comproprietario, senza elezione di domicilio presso il difensore: la p.e.c. del 15 giugno 2022 non integra la conoscenza personale e diretta necessaria a far decorrere il termine per impugnare. Quanto alla natura confermativa dell’atto, manca prova che la questione dell’applicabilità dell’art. 9, comma 2, lett. a), n.t.a. sia mai stata sottoposta all’ente: la segnalazione del 2009 riguardava la diversa ipotesi dell’impianto per produzione legnosa specializzata.

Nel merito, il Tribunale ricostruisce il procedimento di correzione. L’art. 16, comma 2, n.t.a. del PTPR prevede che la segnalazione di errata perimetrazione sia effettuata dai Comuni, anche su istanza degli interessati, e trasmessa con la documentazione utile. Per le aree boscate, l’art. 39, commi 5-7, n.t.a. attribuisce ai Comuni il potere di accertare e certificare l’effettiva destinazione e l’esatta perimetrazione, con valore derogatorio rispetto alla cartografia regionale, che è ricognitiva e probante salvo diversa certificazione.

Il diniego impugnato non supera il vaglio di motivazione. L’art. 9, comma 2, lett. a), n.t.a. esclude dai beni paesaggistici le aree che al 6 settembre 1985 erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B ex d.m. n. 1444 del 1968. Poiché la prassi pianificatoria adotta nomenclature differenti, il Comune deve spiegare perché le caratteristiche della zona L di completamento non corrispondano a quelle di una zona B.

Non basta rilevare che il fondo era attinto da un vincolo di destinazione a viabilità pubblica. Le zone territoriali omogenee comprendono lotti edificabili e non edificabili, e l’elemento valorizzato dalle norme è solo l’appartenenza alla zona A o B a quella data. È inoltre inconferente il richiamo alla segnalazione del 2009, estranea all’oggetto dell’istanza del 2022. Il ricorso è accolto, l’atto annullato, le spese compensate per la novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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