Ordine di demolizione al solo responsabile dell’abuso e istanza di sanatoria (TAR Sicilia n. 87 del 13.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di un’abuso edilizio va emesso e notificato anche al proprietario dell’area di sedime, oltre che al responsabile dell’abuso, ai sensi dell’art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001. La sola omessa notifica al proprietario non rende illegittimo il provvedimento, ma ne impedisce l’esecuzione fino a quando la notifica stessa non sia stata effettuata, decorrendo da quel momento i termini per adempiere e per impugnare. La presentazione di un’istanza di sanatoria sospende temporaneamente l’esecuzione dell’ordine di demolizione, ma non la sua validità, restando integro il sindacato del giudice amministrativo sulla legittimità del provvedimento. La sostituzione della sanzione demolitoria con quella pecuniaria appartiene alla fase esecutiva e presuppone un’istanza di parte che dimostri il pericolo di stabilità del fabbricato, non incidendo sulla legittimità dell’ordine.
Il Fatto
Il Comune di Modica, con provvedimento del VI Settore, ingiunge alla ricorrente di demolire, entro novanta giorni dalla notifica, opere eseguite in località Marina di Modica, qualificandola quale proprietaria. La ricorrente impugna l’ordine davanti al TAR Sicilia, deducendo di essere soltanto affittuaria del lotto, di proprietà degli eredi di altro soggetto, e contestando la qualificazione soggettiva operata dall’Amministrazione.
Con ulteriori motivi la ricorrente lamenta la carenza di istruttoria, per non essere stata considerata la pendenza di un’istanza di condono edilizio relativa ai tre corpi di fabbrica, e il difetto di motivazione in ordine alla mancata applicazione della sanzione pecuniaria in luogo della demolizione. Il Comune si costituisce, eccependo in rito l’improcedibilità per mancata integrazione del contraddittorio verso il proprietario dell’area e sostenendo nel merito la correttezza del provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene di esaminare nel merito i motivi, la cui infondatezza esime dalla delibazione dell’eccezione in rito proposta dal Comune. Il punto di partenza è una circostanza non contestata: la ricorrente non è proprietaria dell’immobile, eppure il provvedimento la indica come «proprietaria» e ingiunge la demolizione alla sola ricorrente, senza contemplare altri soggetti.
I primi due motivi, trattati congiuntamente, sono infondati. L’art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, recepito nell’ordinamento siciliano dall’art. 1 della L.R. n. 16/2016, impone di ingiungere la rimozione «al proprietario e al responsabile dell’abuso». Il Collegio richiama CGARS n. 193 del 2024: l’ordine deve essere emesso anche verso il proprietario, ma la mancata notifica a quest’ultimo non determina di per sé l’illegittimità del provvedimento. Ne impedisce soltanto l’esecuzione, finché la notifica non sia effettuata, poiché solo da essa decorrono i termini per adempiere e per impugnare.
Il terzo motivo segue pari sorte. Secondo la giurisprudenza della Sezione (TAR Sicilia-Catania, Sez. IV, n. 3199 del 2024), l’esecuzione dell’ordinanza è temporaneamente sospesa in ragione dell’istanza di sanatoria, ma non la sua validità né la possibilità per il giudice di conoscerne la legittimità. L’ordine non potrà essere eseguito prima della decisione sull’istanza, ma ciò non ne comporta l’illegittimità, bensì una temporanea inefficacia.
Infondato anche il quarto motivo. La sostituzione della sanzione demolitoria con quella pecuniaria va valutata nella fase esecutiva e solo su richiesta dell’istante che dimostri la situazione di pericolo di stabilità del fabbricato (Cons. Stato n. 8656 del 2024, che richiama Cons. Stato n. 4891 del 2023 e n. 1 del 2022). Tale valutazione non incide sulla legittimità dell’ordine di demolizione.
Il ricorso è quindi rigettato. Le spese sono compensate, in ragione della peculiarità del caso: il provvedimento avrebbe dovuto essere emesso e notificato dal Comune anche verso la proprietà dell’immobile. Il Collegio dispone infine l’oscuramento delle generalità della ricorrente ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.