Ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro per la Carta docente (TAR Sicilia n. 1679 del 23.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996, costituisce condizione di procedibilità dell’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione. Il ricorrente deve inoltre comprovare il passaggio in giudicato della sentenza, allorché l’ottemperanza non riguardi un provvedimento del giudice amministrativo. Accertati questi presupposti, il TAR ordina all’amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine perentorio e, per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora il commissario ad acta. Le spese seguono la soccombenza e possono essere distratte in favore del difensore antistatario ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, primo comma, c.p.a. e 93, primo comma, c.p.c.

Il Fatto

Con una sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva, era stato accertato il diritto del ricorrente — docente — a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, per quattro anni scolastici. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato conseguentemente condannato ad attribuire la carta per un valore complessivo di 2.000,00 euro, oltre accessori ai sensi dell’art. 16, comma 6, l. n. 412/1991, richiamato dall’art. 22, l. n. 724/1994.

Nonostante la notifica del titolo, l’amministrazione non aveva erogato alcunché. Decorso il termine dilatorio, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza. L’amministrazione si è costituita con memoria di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica in via preliminare la sussistenza delle condizioni dell’azione esecutiva. Rispetto alla notificazione del titolo esecutivo, avvenuta in data 06.06.2024, è stato rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996: la notifica del ricorso è intervenuta il 21.03.2025, dopo oltre otto mesi.

Il TAR accerta altresì, mediante l’attestazione di segreteria depositata in allegato, il passaggio in giudicato della sentenza. Il requisito è necessario ogni qual volta non si tratti di ottemperanza a una sentenza del giudice amministrativo, come chiarito da Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28 dicembre 2011, n. 6905.

Nel merito, la pretesa trova fondamento nel giudicato formatosi. Il Collegio ordina pertanto al Ministero di attribuire la carta elettronica per il valore complessivo di 2.000,00 euro, oltre accessori, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Per l’ipotesi di inottemperanza protrattasi oltre tale termine, il TAR nomina sin d’ora quale commissario ad acta il responsabile della competente Direzione Generale del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario di posizione apicale, affinché assicuri l’esecuzione entro ulteriori 60 giorni dal vano scadere del primo termine.

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del ricorrente, con distrazione in favore del difensore antistatario, ai sensi degli artt. 26, primo comma, c.p.a. e 93, primo comma, c.p.c. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 26 c.p.c.

Tutte le 200 sentenze sull'art. 26 c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *