Penalità di mora applicabile anche all’ottemperanza di condanne pecuniarie civili (TAR Calabria n. 406 del 18.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è ammissibile anche quando l’esecuzione riguarda sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. La penalità di mora ha carattere sanzionatorio e si aggiunge agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nel medesimo titolo. La misura è determinata negli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo, a decorrere dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del commissario. La nomina del commissario ad acta consegue alla persistente inottemperanza e opera senza compensi ai sensi dell’art. 5-sexies l. n. 89/2001.

Il Fatto

I ricorrenti agiscono, in proprio e quali eredi, per ottenere l’esecuzione di un decreto della Corte di Appello che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di diverse somme in loro favore, oltre interessi legali e spese processuali. Nel medesimo giudizio agisce anche il difensore, quale distrattario delle spese.

Il titolo è divenuto definitivo ed è stato ritualmente notificato. I ricorrenti hanno inviato la richiesta di pagamento ai sensi dell’art. 5-sexies l. n. 89/2001 e sono decorsi i sei mesi previsti. L’amministrazione non si è costituita e non ha dimostrato di avere eseguito il titolo. Da qui il ricorso per ottemperanza ex artt. 112 ss. cod. proc. amm., con richiesta di commissario ad acta e di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accerta anzitutto la sussistenza dei presupposti dell’azione: il decreto azionato ha autorità di cosa giudicata, come da certificazione in atti, è stato notificato e la richiesta ex art. 5-sexies è stata inoltrata con il decorso dei sei mesi. Spetta all’amministrazione, come onere proprio, provare l’esecuzione: il Ministero non lo ha fatto. L’inottemperanza è dunque conclamata e il ricorso va accolto.

Il passaggio centrale riguarda l’ulteriore domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.. Il Tribunale ne afferma l’ammissibilità anche nelle ipotesi, come quella esaminata, in cui l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. Il percorso argomentativo muove dalla Cons. Stato, Ad. Plen., n. 15 del 2014 e dalla novella introdotta dal comma 781 dell’art. 1 della legge n. 208/2015. La penalità di mora non è quindi confinata agli obblighi di fare infungibili.

Esclusa ogni iniquità o causa ostativa, la misura è determinata negli interessi legali per ogni mese o frazione di mese. Il Collegio precisa che essa si cumula con gli interessi dovuti ex lege o disposti nel titolo, in ragione del carattere sanzionatorio dell’istituto. La decorrenza è fissata alla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza, con termine finale nell’adempimento spontaneo o nell’insediamento del commissario ad acta.

Quanto alle spese, il Tribunale le liquida d’ufficio secondo i parametri del d.m. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, ritenuta la fattispecie maggiormente affine, richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 1247 del 2016. Il Collegio estende poi il compito del commissario alla refusione delle spese del giudizio di ottemperanza, in caso di ulteriore inerzia. A sostegno invoca il principio di pienezza e concentrazione delle tutele, ragioni di economia processuale e il buon andamento, richiamando per analogia gli artt. 95 e 510 cod. proc. civ. in tema di spese dell’esecuzione e prededuzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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