Ottemperanza al giudicato e penalità di mora per la Carta docente (TAR Toscana n. 1814 del 12.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione debitrice l’esecuzione integrale del titolo, una volta decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997. L’accertata inerzia dell’amministrazione legittima la nomina del commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempienza. Il ritardo nella corresponsione delle somme dovute giustifica la condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta e decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, n. 470 dell’8 novembre 2023, è stato accertato il diritto del ricorrente al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente. Il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato al pagamento dell’importo corrispondente alle annualità per cui il beneficio era stato omesso, oltre interessi.
Il titolo è passato in giudicato l’8.05.2024, come da attestazione della cancelleria del 14.02.2025. Notificata la sentenza alla sede reale dell’amministrazione il 12.11.2023, il creditore ha agito per l’ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza e la condanna alla penalità di mora. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto la sussistenza dei presupposti dell’azione. Il titolo giudiziale è stato notificato alla sede reale dell’amministrazione debitrice il 12.11.2023 e da tale data è decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669/1996. La domanda di ottemperanza è pertanto ammissibile.
Sul merito, dagli atti non risulta che il titolo sia stato eseguito: il ricorso è quindi fondato e va accolto. Il Tribunale ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della sentenza, compiendo ogni adempimento necessario.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, da presentarsi dopo il decorso inutile del termine assegnato all’amministrazione.
Quanto alla penalità di mora richiesta, il Collegio ritiene che il ritardo maturato nella corresponsione giustifichi la condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. La penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza ed è commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa, in relazione ai numerosi analoghi precedenti. Il Ministero è condannato alla refusione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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