Richiesta integrativa di documenti già in atti illegittima ma idonea a interrompere (Cons. Stato n. 5243 del 01.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La richiesta di integrazione documentale che abbia ad oggetto atti già versati agli atti del procedimento e già in possesso dell’amministrazione è incongrua e contrasta con il divieto di aggravio del procedimento amministrativo di cui all’art. 1, comma 2, legge n. 241/1990, nonché con i principi di economicità e di collaborazione. Il diniego di permesso di costruire in sanatoria fondato sul mancato nuovo deposito di documenti già detenuti dall’ente è pertanto illegittimo e va annullato. L’interessato che, anziché replicare la documentazione, presenti un’istanza di accesso diretta a verificare l’avvenuto deposito non è inerte e non incorre nell’improcedibilità di cui all’art. 2, comma 37, legge n. 662/1996. Tuttavia, la richiesta integrativa, ancorché indebita, non può considerarsi tamquam non esset: essa è idonea a interrompere il termine per la formazione del silenzio assenso sulla domanda di condono, che resta procedibile e dovrà essere valutata nel merito dall’amministrazione.

Il Fatto

Il proprietario di un fabbricato aveva presentato, tra il 1986 e il 2004, tre distinte domande di condono edilizio per ampliamenti, variazione di destinazione d’uso e sistemazioni esterne. Il Comune, riunite le pratiche, ha rilevato incongruenze tra le opere realizzate con il titolo edilizio del 1971 e quelle oggetto di sanatoria. Con nota del 15 ottobre 2018 ha chiesto al tecnico incaricato un supplemento documentale; non essendo pervenuto alcun riscontro entro il termine, ha adottato il diniego del 30 maggio 2019.

Gli eredi hanno impugnato dinanzi al TAR Abruzzo il diniego, la nota istruttoria e chiesto accertarsi la formazione del silenzio assenso. Il TAR, con sentenza n. 231 del 2025, ha respinto il ricorso. Gli interessati hanno proposto appello, lamentando in particolare che la documentazione richiesta era già stata depositata due mesi prima e che il Comune non aveva contestato tale circostanza.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale, il Consiglio di Stato dichiara inammissibili le nuove censure con cui il Comune, nella memoria cautelare, ha prospettato ragioni di rigetto nel merito delle pratiche: nel provvedimento impugnato il diniego era motivato solo per un profilo di rito, sicché si è trattato di un’indebita estensione del thema decidendum in secondo grado, in violazione dell’art. 104, comma 1, c.p.a., oltre che di una motivazione postuma.

Nel merito, la richiesta del 15 ottobre 2018 è illegittima. Gli appellanti hanno dedotto che essa riguardava documentazione già versata il 27 agosto 2018, e tale circostanza non è stata specificamente contestata dal Comune, risultando così ammessa ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a.. La lista degli atti rilasciata nel 2019 conferma del resto che il fascicolo conteneva già perizia giurata, elaborati grafici, documentazione fotografica, visure e titolo edilizio. La nota, inoltre, non ha indicato carenze specifiche per ciascuna pratica, ma incongruenze generiche e cumulative, senza spiegare perché fossero richiesti atti già in possesso dell’ente.

Il diniego è pertanto stato adottato ritenendo non presentati documenti che l’amministrazione già deteneva. Gli interessati non sono rimasti inerti: hanno presentato un’istanza di accesso il 7 gennaio 2019, chiedendo copia degli atti e la sospensione del procedimento. Tale condotta, ragionevole e poi confermata dal positivo accertamento dell’avvenuto deposito, esclude l’improcedibilità dell’art. 2, comma 37, legge n. 662/1996.

È invece infondata la censura sul silenzio assenso. Il termine di ventiquattro mesi dell’art. 35, comma 14, legge n. 47/1985 presuppone un’istanza completa; esso è stato interrotto dalla richiesta di integrazione. Il Collegio richiama il principio per cui, in tema di condono, istituto di carattere eccezionale, il mancato assolvimento dell’onere integrativo determina la legittima chiusura della pratica (Cons. Stato, sez. VI, n. 4769 del 2019, n. 5725 del 2018; sez. IV, n. 2714 del 2012). Nel caso concreto il riscontro vi è stato, ma la richiesta integrativa resta idonea a interrompere il termine: le domande sono procedibili e il Comune dovrà valutarle nel merito.

Quanto alla verificazione, il motivo è infondato: essa è mezzo strumentale alla valutazione di fatti complessi e rientra nella discrezionalità del giudice, senza obbligo di motivarne la non necessità. Il giudice amministrativo non può comunque pronunciarsi su poteri non ancora esercitati, ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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