Revisione prezzi ancorata alla prova dell’effettivo aumento dei costi (TAR Lombardia n. 328 del 14.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revisione prezzi nei contratti pubblici ad esecuzione continuativa non opera in via automatica per il solo decorso del tempo. L’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006, ratione temporis applicabile, rimette la fase istruttoria e quella determinativa a un’attività tecnico-discrezionale riservata alla stazione appaltante. L’indice ISTAT FOI costituisce unicamente il limite massimo del compenso revisionale, non un parametro di indicizzazione automatica. È onere dell’appaltatore provare che i costi siano aumentati per circostanze eccezionali e imprevedibili, in misura tale da erodere l’utile di impresa. Il riconoscimento dell’aumento limitato ad alcune voci di costo, secondo la loro incidenza sul prezzo, è conforme alla ratio dell’istituto. Gli interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002 decorrono dal riconoscimento del compenso rideterminato, non dalla scadenza dei corrispettivi originari.

Il Fatto

Una società affidataria del servizio di ristorazione presso un’azienda sanitaria, in forza di un contratto quinquennale con scadenza al 30.11.2024, presenta nel 2022 e nel 2023 tre richieste di revisione prezzi parametrate agli indici ISTAT. La stazione appaltante, dopo aver richiesto di circostanziare gli aumenti per singola voce, riconosce dapprima un incremento parziale e, con provvedimento del 18.12.2023, concede la revisione applicando l’indice FOI limitatamente ad alcune voci di costo (derrate, utenze, trasporti-carburante), secondo il loro peso sul prezzo del singolo pasto.

La società impugna tale determinazione chiedendo l’accertamento del diritto alla revisione sull’intero prezzo contrattuale e la condanna al pagamento degli interessi moratori. Esperita una nuova istruttoria, l’azienda rigetta la successiva richiesta per il periodo dall’1.12.2023, ritenendo la documentazione non indicativa di un effettivo aumento dei costi. Avverso tale diniego la società propone motivi aggiunti, ribadendo che la revisione spetterebbe per il mero aumento dei costi e in misura pari all’indice FOI.

La Motivazione della Corte

Il Collegio premette di poter prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo, facendo applicazione del principio della ragione più liquida, stante l’infondatezza nel merito. Il thema decidendum ruota attorno alla natura dell’istituto revisionale e ai poteri della stazione appaltante.

Richiamato l’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006, il Tribunale osserva che la fase istruttoria e quella determinativa sono rimesse all’esclusiva competenza della stazione appaltante, cui spetta l’adozione del provvedimento finale, trattandosi di attività tecnico-discrezionale che il giudice amministrativo non può sostituire con i propri poteri di cognizione. La giurisprudenza ha chiarito che l’indice FOI rappresenta il limite massimo dell’incremento riconoscibile e che ulteriori aumenti richiedono la prova di circostanze eccezionali. L’indice, pertanto, non va applicato in maniera automatica, spettando all’Amministrazione verificare se e in che misura l’incremento vada calcolato (Cons. Stato, Sez. III, n. 8834 del 5.11.2024; Cons. Stato, Sez. III, n. 4371 del 25.6.2019; TAR Brescia, Sez. I, n. 504 del 3.7.2020).

La tesi della ricorrente — revisione automatica per il solo decorso del tempo — è giudicata contraria alla ratio dell’istituto. Se fondata, non si spiegherebbe la proposizione del ricorso dinanzi al giudice amministrativo, venendo in rilievo una posizione di diritto soggettivo avulsa da un potere autoritativo. Il Collegio ribadisce che la revisione è un rimedio temperato di riequilibrio del sinallagma e non una clausola di indicizzazione automatica, non potendo esentare l’appaltatore dall’alea contrattuale (Cons. Stato, Sez. III, n. 1014 del 10.2.2025; Cons. Stato, Sez. III, n. 1980 del 25.3.2019).

Quanto al provvedimento del 18.12.2023, l’Amministrazione ha accordato l’aumento entro la soglia dell’indice FOI, ma limitatamente all’incidenza delle singole voci di costo sul prezzo d’appalto, secondo la scomposizione offerta dalla società in sede di verifica di anomalia. Tale scelta è ritenuta conforme alla ratio e immune da vizi, in assenza di contestazioni sulle concrete modalità di calcolo. Quanto al diniego successivo, il Tribunale rileva che la documentazione prodotta non dimostrava un effettivo aumento: per alcune derrate mancava la comparabilità dei fornitori tra gli anni, per altre si registrava un decremento dei costi, per le utenze il costo offerto era superiore a quello sostenuto e per la manodopera nulla era stato prodotto.

Il Collegio sottolinea che, pur in materia di giurisdizione esclusiva, la posizione della ricorrente resta di interesse legittimo, con conseguente necessità di censurare nello specifico le determinazioni impugnate. Il ricorso, invece, si limita a contestare in astratto l’esigenza della prova e la scomposizione del prezzo, senza attaccare le concrete valutazioni istruttorie. Il percorso argomentativo si chiude sul capo relativo agli interessi moratori: essendo la revisione oggetto di un procedimento che si attiva su istanza di parte, essi decorrono dal riconoscimento del compenso rideterminato, non dalla scadenza dei corrispettivi originari. Ricorso introduttivo e motivi aggiunti sono quindi respinti, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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