L’ottemperanza al giudicato civile sulla Carta docente e la penalità di mora (TAR Campania n. 3072 del 11.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che abbia riconosciuto un beneficio economico in favore del docente ha valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’amministrazione scolastica, tenuta a far conseguire concretamente l’utilità già accertata. Decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, l’inerzia dell’amministrazione legittima il ricorso per ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm. Il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine perentorio e, in caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta. La richiesta di penalità di mora è accolta e liquidata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dalla comunicazione della sentenza e fino all’adempimento o all’insediamento del commissario.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale di Benevento, con la sentenza n. 1291/2023 pubblicata il 15 dicembre 2023, l’accertamento del diritto al beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, con condanna del Ministero ad accreditare la somma sulla carta.

La sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato; è stata notificata in forma esecutiva all’amministrazione il 21 dicembre 2023. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni, la ricorrente ha trasmesso in data 4 giugno 2024 la richiesta di liquidazione alla PEC ministeriale. Non avendo ottenuto l’esecuzione, ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo altresì la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora. Il Ministero si è costituito con memoria solo formale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica la sentenza civile come provvista di immediato valore conformativo-ordinatorio: l’amministrazione è tenuta a conformarsi al decisum, e il contenuto dell’obbligo consiste nel far conseguire concretamente il bene della vita già riconosciuto dal giudice ordinario. Non si tratta dunque di riesaminare nel merito la pretesa, ma di verificare l’attuazione dell’accertamento già definitivo.

Il Tribunale accerta che la sentenza è passata in giudicato, come da attestazione in atti, che è stata notificata in forma esecutiva presso la sede reale dell’amministrazione e che è decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Rileva inoltre che il Ministero, costituitosi solo formalmente, non ha dato alcuna esecuzione al giudicato.

Su queste premesse il ricorso è accolto e viene ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica di parte se anteriore. Per il caso di ulteriore inerzia, il Collegio nomina fin d’ora commissario ad acta il direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente, il quale si insedierà su istanza della ricorrente e assicurerà l’esecuzione nei successivi sessanta giorni.

Quanto alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Tribunale ne accoglie la richiesta e la fissa, in conformità all’orientamento dello stesso giudice amministrativo, in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta. La decorrenza è individuata nel giorno di comunicazione della sentenza; la penalità è dovuta sino all’adempimento o, in caso di perdurante inerzia, sino all’effettivo insediamento del commissario. Il Collegio richiama sul punto TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 2524 del 2020 e TAR Campania, Napoli, Sez. V, n. 1794 del 2019.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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