Payback dispositivi medici: il meccanismo di ripiano non lede l’affidamento delle imprese fornitrici (TAR Lazio n. 12047 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo del c.d. payback sui dispositivi medici, per gli anni 2015-2018, costituisce misura ragionevole e proporzionata, in quanto le imprese fornitrici erano consapevoli, sin dal 2015, dell’esistenza del tetto di spesa e del conseguente obbligo di ripiano in caso di sforamento. La fissazione tardiva del tetto di spesa regionale non lede l’affidamento, atteso che la misura del tetto nazionale, pari al 4,4%, era già nota e doveva orientare l’azione degli operatori. Il ripianamento opera ab externo sulla sfera patrimoniale dei fornitori e non altera l’esito delle procedure di evidenza pubblica, né l’equilibrio dei contratti stipulati con il SSN. Il fatturato rilevante è quello al lordo dell’IVA e riferito esclusivamente al prezzo del dispositivo, non ai servizi accessori.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato, dinanzi al TAR Lazio, una serie di atti, tra cui il decreto del Direttore della Direzione Sanità della Regione Toscana e i decreti ministeriali del 6 luglio e del 6 ottobre 2022, con i quali è stata data attuazione al meccanismo di ripiano del superamento del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici da parte del Servizio sanitario nazionale, per le annualità 2015-2018. La ricorrente, destinataria di una richiesta di pagamento, ha dedotto vizi propri degli atti impugnati, tra cui difetto di istruttoria, erronea determinazione del tetto di spesa, violazione del legittimo affidamento e dei principi di evidenza pubblica, nonché vizi derivati per illegittimità costituzionale e contrarietà al diritto dell’Unione Europea della normativa di settore. Il giudizio è stato instaurato a seguito dell’opposizione del Ministero della Salute al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, trasposto dinanzi al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rigettato il ricorso, richiamando i precedenti giurisprudenziali conformi (ex multis, TAR Lazio, sez. III quater, nn. 8732/2025 e 8733/2025) e la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024. Con riferimento alle censure di incostituzionalità, la Corte ha ritenuto il meccanismo del payback una misura ragionevole e proporzionata, inquadrabile come contributo solidaristico, non lesivo della libertà di iniziativa economica. Quanto alla lamentata violazione dei principi di irretroattività e tutela dell’affidamento, il TAR ha evidenziato che le imprese erano edotte sin dal 2015 dell’esistenza del tetto nazionale del 4,4% e dell’obbligo di ripiano in caso di sforamento, sicché la tardiva determinazione del tetto regionale non ha inciso sulla prevedibilità dell’onere.
In ordine alla asserita lesione delle regole di evidenza pubblica, il Collegio ha chiarito che il payback agisce ab externo sulla sfera patrimoniale dei fornitori, senza rimodulare i contratti o alterare l’esito delle gare. Quanto ai profili di calcolo, la motivazione precisa che l’art. 9 ter, comma 8, del d.l. n. 78/2015 impone la rilevazione sulla base del fatturato al lordo dell’IVA, in quanto lo Stato e le regioni sono consumatori finali. Il mancato scorporo dei servizi accessori non è, poi, imputabile all’Amministrazione, ma all’eventuale errata contabilizzazione delle imprese, onerate di fatturare distintamente il bene dal servizio. Il TAR ha infine rilevato la sopravvenienza dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, che prevede per le annualità in questione un pagamento ridotto al 25%, con conseguente cessazione della materia del contendere per le sole aziende che abbiano versato tale importo, circostanza non ricorrente nel caso di specie.
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Nota della Redazione
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