Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente spetta al TAR (TAR Campania n. 5371 del 28.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario e ordina all’Amministrazione di darvi esecuzione nel termine stabilito, con nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. L’ordine di esecuzione non si estende alla parte della sentenza relativa alle spese di lite quando il ricorso non sia proposto anche dal difensore antistatario, titolare di un autonomo e distinto titolo di credito. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. è commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dalla comunicazione dell’ordine e fino all’effettivo soddisfo. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza.
Il Fatto
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli, con sentenza n. 7561 del 12 novembre 2024, ha accertato il diritto della ricorrente a usufruire, con le medesime modalità dei docenti a tempo indeterminato, del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22. Ha quindi ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito l’assegnazione del buono elettronico per ciascuna annualità, oltre interessi, e ha condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese residue in favore della ricorrente.
Rimasto inadempiuto il giudicato, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza chiedendo l’assegnazione di un termine all’Amministrazione, la fissazione della somma dovuta per il ritardo nell’esecuzione e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene integrati tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., avuto riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
Ordina pertanto all’Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione della decisione, alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo del titolo azionato. L’ordine incontra però un limite: resta esclusa la parte riferita alle spese di lite, poiché il ricorso non è stato proposto anche dal difensore antistatario, unico titolare di un autonomo titolo di credito, distinto rispetto alla posizione del proprio assistito. Sul punto il Collegio richiama Cass. civ. Sez. III n. 27041 del 12.11.2008 e n. 21070 dell’1.10.2009.
Viene designato sin d’ora quale commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega all’interno della Struttura. Decorso infruttuosamente il termine assegnato e entro sessanta giorni dalla comunicazione a cura della ricorrente della perdurante inottemperanza, il Commissario compirà tutti gli atti necessari all’esecuzione. Le spese per la funzione commissariale, se dovute, sono poste a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito e liquidate come da dispositivo, con possibilità di esigerle all’esito delle proprie funzioni sulla base di adeguata documentazione.
Il Collegio dispone infine il pagamento della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, alla data di scadenza del termine concesso all’Amministrazione per adempiere. A tal punto resta onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del Commissario.
Le spese di lite, comprensive di atti successivi alla sentenza funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 1.000,00 oltre accessori, con attribuzione al difensore che ne ha fatto richiesta. Il ricorso è pertanto accolto nei sensi di cui in motivazione.
Nota della Redazione
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