Divieto di detenzione armi: la conferma richiede rivalutazione attuale della posizione (TAR Campania n. 5366 del 28.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego e la revoca dell’autorizzazione alla detenzione e al porto d’armi non richiedono un abuso accertato nell’uso delle armi: è sufficiente che il soggetto, secondo un giudizio prognostico informato al criterio del più probabile che non, non dia affidamento di non abusarne. La valutazione amministrativa, espressione di ampia discrezionalità, è sindacabile solo per illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti e carenza istruttoria o motivazionale. La conferma, a distanza di anni, di un divieto già adottato impone però una rivalutazione attuale della posizione dell’interessato: non può fondarsi su circostanze risalenti e già note, né omettere di considerare le sopravvenienze, come la riqualificazione del reato che aveva giustificato il provvedimento originario. In tal caso il provvedimento è viziato da difetto di istruttoria e di motivazione.
Il Fatto
Il ricorrente, già titolare di licenza per porto di fucile per uso caccia, aveva subito nel 2019 un divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente, motivato dal deferimento per il reato di riciclaggio. Il giudizio penale si chiudeva con una condanna, poi confermata in appello, con riqualificazione del fatto nel delitto tentato di cui agli artt. 56 e 648 bis cod. pen.
Alla riqualificazione seguivano l’istanza di riesame, un ricorso avverso il silenzio, un nuovo decreto di conferma annullato dal TAR per difetto di motivazione e una nuova istanza del gennaio 2024. Con il provvedimento impugnato la Prefettura confermava ancora il divieto del 2019. Il ricorrente proponeva ricorso per violazione di legge ed eccesso di potere, chiedendone l’annullamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama le disposizioni in materia di uso e detenzione delle armi degli artt. 11, 39 e 43 R.D. n. 773/1931 e le coordinate ermeneutiche consolidate. L’autorizzazione postula una condotta di vita improntata alla piena osservanza delle norme penali e delle regole di civile convivenza (Cons. Stato, sez. III, n. 5398 del 2014). Il diniego non richiede un abuso accertato: basta una valutazione non inattendibile sulla prognosi di non abuso (Cons. Stato, sez. III, n. 4270 del 2015).
L’amministrazione mantiene il potere di valutare il fatto ostativo nella sua dimensione storica, a prescindere dall’esito del giudizio penale (TAR Campania, sez. V, n. 1139 del 2016). La licenza di caccia può essere negata o revocata anche in assenza di pregiudizi connessi all’uso delle armi, valorizzando fatti di reato e situazioni personali non penalmente rilevanti (Cons. Stato, sez. III, n. 2756 del 2022). Il controllo del giudice amministrativo si arresta dinanzi alla verifica che le valutazioni complessive non siano ictu oculi illogiche, irragionevoli o viziate da travisamento dei fatti e carenza dei presupposti.
Applicando tali principi, il provvedimento impugnato è viziato. La Prefettura lo motiva su circostanze già note al momento della conferma del febbraio 2023: l’identificazione del 2010 in compagnia di persona con precedenti per ricettazione, la sanzione del 2021 per guida con polizza scaduta, l’identificazione del 2023 con persona con precedenti per riciclaggio. Si tratta di fatti ritenuti irrilevanti all’epoca e non richiamati in quel decreto.
Manca inoltre una reale rivalutazione alla luce della riqualificazione del reato nel delitto tentato. La Prefettura, confermando il divieto dopo oltre cinque anni, non ha svolto una sufficiente istruttoria né esternato le ragioni del perdurante difetto di affidabilità: l’atto è motivato su circostanze risalenti e resta carente rispetto alla sopravvenienza della derubricazione.
Il Collegio conclude per l’annullamento del provvedimento, salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione, con condanna del Ministero dell’interno alle spese di lite liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori e rifusione del contributo unificato.
Nota della Redazione
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