Ottemperanza al giudicato sulla proroga ex lege della concessione demaniale marittima (TAR Lazio n. 997 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato, che abbia riconosciuto la proroga ex lege del titolo concessorio demaniale marittimo e l’illegittimità del diniego di rinnovo, impone all’amministrazione comunale un obbligo conformativo di riattivare e concludere il procedimento con un provvedimento che recepisca le statuizioni del giudice. L’inerzia serbata dall’amministrazione nel giudizio di ottemperanza integra inadempimento e giustifica l’ordine di esecuzione in un termine perentorio. Il perdurante inadempimento legittima la nomina del Commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurata al tempo decorso dal giudicato e all’inerzia dell’ente. La parte ricorrente è onerata di evitare soluzioni di continuità tra la scadenza del termine e l’insediamento del commissario.

Il Fatto

La società ricorrente gestiva nel Golfo di Gaeta un impianto per l’allevamento di mitili in forza di una concessione demaniale marittima rilasciata dalla Regione Lazio nel 2009. Il Comune di Formia aveva respinto l’istanza di rinnovo e, con successiva nota, aveva ingiunto la rimozione dell’impianto. Avverso tali provvedimenti la società aveva ottenuto l’annullamento con una sentenza di questa sezione, divenuta definitiva per mancata impugnazione.

Non avendo l’amministrazione dato corso al giudicato, la società ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario, la condanna alla penalità di mora e la regolazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalle statuizioni della sentenza n. 321/2024, che aveva riconosciuto la proroga ex lege del titolo concessorio e l’illegittimità dei provvedimenti comunali. Da tali statuizioni deriva l’obbligo per il Comune di riattivare il procedimento conseguente all’istanza di rinnovo e di concluderlo recependo quanto rilevato nella relativa motivazione.

Il Comune, con la condotta processuale inerte, non ha provato di avere ottemperato all’obbligo conformativo. Ne consegue l’ordine di eseguire la sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento, con le modalità indicate in motivazione.

Per il caso di perdurante inadempimento il Tribunale nomina fin d’ora quale Commissario ad acta il Prefetto di Latina o suo delegato, che si insedierà su sollecitazione della parte ricorrente e provvederà nel termine di sessanta giorni a dare piena esecuzione al giudicato. Il compenso è liquidato in euro 1.000,00, salvo conguaglio su motivata richiesta, a carico dell’amministrazione inadempiente.

Quanto alla domanda accessoria, il Collegio rileva la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., considerati il tempo decorso dalla formazione del giudicato di annullamento e l’inerzia dell’amministrazione. Il Comune è pertanto condannato alla penalità di mora per ogni ulteriore ritardo nell’esecuzione, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione della sentenza e fino all’insediamento del commissario, con l’onere per la ricorrente di sollecitare tempestivamente l’intervento del commissario per evitare soluzioni di continuità.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con rimborso del contributo unificato se versato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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