Ottemperanza e cessazione della materia del contendere a seguito di esecuzione tardiva (TAR Lombardia n. 2884 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La proposizione del ricorso per l’ottemperanza e la successiva, tardiva esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione comportano la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., quando la pretesa azionata risulti integralmente soddisfatta. L’adempimento sopravvenuto non esonera l’amministrazione dalla refusione delle spese del giudizio di ottemperanza, che restano a suo carico in ragione della resistenza processuale, e sono distratte a favore dei difensori dichiaratisi antistatari, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal giudice ordinario il riconoscimento del diritto al pagamento di una somma a titolo risarcitorio, pari a dodici mensilità dell’ultima retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali. Rimasta inerte l’amministrazione, il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a dare integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Lecco.
Costituitosi il Ministero per resistere, nelle more del giudizio l’amministrazione ha provveduto all’accredito della somma dovuta, sia pure tardivamente. La parte ricorrente ha allora insistito unicamente per la condanna del Ministero al pagamento delle spese processuali, con distrazione in favore dei difensori.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha rilevato che l’esecuzione del dictum giudiziale, intervenuta dopo la proposizione del ricorso, ha integrato la pretesa azionata dal ricorrente. L’integrale soddisfazione dell’interesse fatto valere determina il venir meno della necessità di una pronuncia nel merito, con conseguente dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Il Collegio ha precisato che la sopravvenuta ottemperanza non incide sulla regolazione delle spese di lite. L’avvenuto adempimento solo in corso di giudizio, e non prima della proposizione del ricorso, giustifica l’applicazione del principio di soccombenza virtuale: la condanna alle spese è posta a carico dell’amministrazione, la cui resistenza ha reso necessario l’intervento del giudice dell’ottemperanza.
Quanto alla distrazione, il Tribunale l’ha disposta in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, richiamando il combinato disposto dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm., attesa la richiesta avanzata dalla parte ricorrente.
La pronuncia conferma che l’esecuzione tardiva dell’obbligo di provvedere, se da un lato priva di utilità la prosecuzione del giudizio di ottemperanza, dall’altro non neutralizza gli effetti della resistenza processuale, gravando l’amministrazione delle spese di lite anche in caso di cessazione della materia del contendere.
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Nota della Redazione
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