Ottemperanza al giudicato sul beneficio della carta elettronica del docente (TAR Liguria n. 926 del 27.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato che abbia riconosciuto al docente il beneficio della carta elettronica è fondato quando il ricorrente dimostri il passaggio in giudicato della sentenza e il rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante rilascio della carta e accredito delle somme riconosciute, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Alla scadenza del termine, in caso di ulteriore inottemperanza, si nomina commissario ad acta e si applica la misura di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinata negli interessi legali sugli importi risultanti dal giudicato.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 13 giugno 2023 n. 517. Con tale pronuncia le è stato riconosciuto il diritto al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019-2023 e il Ministero è stato condannato ad adottare i provvedimenti necessari a garantire il godimento del beneficio.
La sentenza ha altresì riconosciuto il diritto alla retribuzione professionale maturata in determinati mesi, parametrata a un importo mensile rapportato all’effettiva durata dei contratti, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi, con condanna alle spese di giudizio. Il Ministero non ha dato spontanea esecuzione, donde il ricorso per ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica in via preliminare i presupposti del rito. La ricorrente ha depositato copia dell’attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza: sotto questo profilo la domanda è ammissibile.
Il Tribunale esamina poi il requisito della messa in mora dell’amministrazione. La ricorrente ha dimostrato di avere ottemperato al disposto dell’art. 14 d.l. n. 669/1996, avendo notificato la sentenza in data 17 luglio 2023, con conseguente rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni contemplato dalla norma. Entrambi i presupposti processuali risultano quindi integrati.
Nel merito, il Collegio ordina al Ministero di ottemperare alla sentenza del Tribunale di Genova nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente decisione. L’amministrazione dovrà rilasciare alla ricorrente la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e accreditare sulla stessa le somme spettanti, corrispondendo altresì l’ammontare delle spese di lite liquidate nel giudicato, ove non abbia già altrimenti provveduto.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, il Tribunale nomina commissario ad acta il Direttore generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, il quale, previo accertamento dell’inottemperanza, dovrà provvedere nei successivi trenta giorni, anche mediante delega a un dirigente della medesima direzione generale.
Accolta è anche la domanda di condanna al pagamento dell’ulteriore somma di denaro ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., liquidata nella misura degli interessi legali sugli importi risultanti dal giudicato. Il dies a quo è fissato al sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza all’amministrazione debitrice; il dies ad quem al giorno dell’esecuzione del giudicato oppure, in difetto, a quello dell’insediamento del commissario. Le spese del procedimento sono poste a carico dell’amministrazione intimata e liquidate con distrazione a favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Nota della Redazione
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