Il dimezzamento dei termini vale anche per l’appello nel giudizio di ottemperanza (Cons. Stato n. 8824 del 11.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi che si svolgono con rito camerale, tra i quali rientra il giudizio di ottemperanza, tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli ordinari ai sensi dell’art. 87, comma 3, c.p.a., sicché l’appello avverso la sentenza di primo grado deve essere notificato entro tre mesi dalla sua pubblicazione, secondo il combinato disposto con l’art. 92, comma 3, c.p.a.. L’eccezione al dimezzamento riguarda esclusivamente la notificazione degli atti introduttivi del giudizio di primo grado e non può estendersi all’atto di appello. L’errore scusabile ex art. 37 c.p.a. è rimedio di carattere eccezionale, che deroga alla perentorietà dei termini, e non può essere invocato quando la questione sia da tempo pacifica e non vi sia oscillazione giurisprudenziale.

Il Fatto

La ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, il riconoscimento del diritto al computo del servizio preruolo prestatole prima dell’assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze del Ministero, con condanna dell’amministrazione alla ricostruzione di carriera e alla corresponsione delle differenze retributive. Formatosi il giudicato su tale sentenza, la ricorrente proponeva ricorso in ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, che lo accoglieva con sentenza della Sezione Terza.

Avverso tale decisione la sola parte relativa alla liquidazione delle spese di lite veniva impugnata con appello, lamentando la violazione dell’art. 91 c.p.c. e dei valori minimi fissati dal d.m. n. 55/2014. Alla camera di consiglio il Collegio rilevava d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., possibili profili di irricevibilità per le tempistiche di notificazione dell’impugnazione.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ha ritenuto l’appello tardivo e quindi irricevibile. La sentenza di prime cure era stata pubblicata il 7 gennaio 2025 e non notificata: operava pertanto il termine c.d. lungo previsto dall’art. 92, comma 3, c.p.a., decorrente dalla pubblicazione. Poiché la causa era stata trattata con rito camerale, tale termine andava dimezzato in forza dell’art. 87, comma 3, c.p.a., con la conseguenza che l’appello avrebbe dovuto essere proposto entro tre mesi dalla pubblicazione.

Il Collegio ha ricostruito il quadro normativo richiamando la giurisprudenza consolidata (C.d.S., Sez. V, 4 novembre 2016, n. 4631; id., 18 marzo 2015, n. 1399; C.G.A.R.S., Sez. Giur., 31 maggio 2018, n. 323). Ha osservato che nei procedimenti in camera di consiglio, tra i quali l’art. 87, comma 2, lett. d), c.p.a. colloca anche il giudizio di ottemperanza, tutti i termini, incluso quello per proporre appello, sono dimezzati. L’eccezione a tale regola, introdotta dall’art. 1 del d.lgs. n. 195/2011, opera unicamente per gli atti introduttivi del primo grado e non è estensibile all’appello.

Quanto alla deduzione sull’errore scusabile ex art. 37 c.p.a., la Corte l’ha esclusa. Il rimedio è di carattere eccezionale, poiché deroga al principio cardine della perentorietà dei termini di impugnazione; un uso eccessivamente ampio comprimerebbe il principio di parità delle parti di cui all’art. 2, comma 1, c.p.a. (C.d.S., A.P., 9 agosto 2012, n. 32; id., 2 dicembre 2010, n. 3). Né sussisteva oscillazione giurisprudenziale: la causa era stata radicata in epoca ampiamente successiva al d.lgs. n. 195/2011 e la regola era ormai pacifica.

Il Collegio ha inoltre rilevato, in via assorbente, che l’appello sarebbe risultato tardivo anche non volendo applicare il dimezzamento, essendo stato notificato oltre il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione previsto in via generale dall’art. 92, comma 3, c.p.a.. Ha quindi dichiarato l’appello irricevibile, compensando integralmente le spese del grado in ragione delle peculiarità della fattispecie e della costituzione solo formale del Ministero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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