Ottemperanza al giudicato civile e penalità di mora ex art. 114 c.p.a. (TAR Calabria n. 1388 del 01.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza ex art. 112 cod. proc. amm. è esperibile per l’esecuzione del decreto di condanna emesso dal giudice civile, divenuto irrevocabile, una volta decorso il termine di cui all’art. 5-sexies della legge n. 89 del 2001 dalla richiesta di pagamento. La domanda di condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è ammissibile anche quando l’ottemperanza riguarda sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. La somma è determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo e si cumula agli interessi legali dovuti ex lege, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto. Essa decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e cessa con l’adempimento spontaneo o con l’insediamento del Commissario ad acta.
Il Fatto
Il ricorrente agisce davanti al TAR Calabria per ottenere l’esecuzione di un decreto di condanna emesso dalla Corte di Appello di Catanzaro, con cui l’amministrazione era stata condannata al pagamento di € 8.000,00 oltre interessi legali, a titolo di danno non patrimoniale, in favore dell’interessato. Il decreto è stato notificato all’Avvocatura distrettuale ed è divenuto irrevocabile.
Il ricorrente rappresenta di aver inviato la richiesta di pagamento ai sensi dell’art. 5-sexies della legge n. 89 del 2001 e che sono decorsi i sei mesi previsti dalla norma. Chiede quindi l’accoglimento del ricorso, la nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento e la condanna dell’amministrazione al pagamento della somma ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Il Ministero della Giustizia, ritualmente notiziato, non si costituisce.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto che il decreto azionato è assistito dall’autorità di cosa giudicata, come risulta dalla certificazione in atti. Verifica inoltre che la parte ha inviato all’amministrazione la richiesta di pagamento ex art. 5-sexies della legge n. 89 del 2001 e che dalla presentazione dell’istanza sono decorsi sei mesi.
L’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere eseguito il provvedimento giurisdizionale, benché questo le fosse stato notificato ritualmente. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm.
Sul secondo motivo, il Tribunale affronta la questione dell’ammissibilità della domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. quando l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. La risposta è positiva: il Collegio richiama dapprima Cons. Stato, Ad. Plen., n. 15 del 25 giugno 2014 e poi la novella introdotta dal comma 781 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015. In assenza di iniquità o altre cause ostative, la penalità di mora è riconosciuta e determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese. Il Collegio precisa che essa si aggiunge, e non si sostituisce, agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna, in ragione del carattere sanzionatorio dell’istituto. La decorrenza è fissata al giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza, fino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario.
Il Tribunale ordina quindi all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, nomina sin d’ora un Commissario ad acta, individuato in un dirigente del Dipartimento per gli affari di giustizia, e liquida le spese in favore del difensore distrattario in € 857,00 oltre accessori, applicando i parametri del d.m. n. 55 del 2014 per l’esecuzione mobiliare, ritenuta fattispecie maggiormente affine.
Nota della Redazione
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