Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta in mancanza di fondi di bilancio (TAR Campania n. 1552 del 23.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il difetto di fondi di bilancio e la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Il commissario ad acta deve porre in essere tutte le iniziative necessarie al reperimento materiale delle somme, provvedendo all’allocazione in bilancio, all’impegno, alla liquidazione e al pagamento. Resta fermo il limite dell’art. 159, comma 5, T.U.E.L., che sottrae alle determinazioni commissariali le somme ivi richiamate, previa verifica dell’esistenza e della legittimità delle relative deliberazioni. Il ricorso è accolto quando risultino documentati il passaggio in giudicato del titolo, la notifica e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, e l’amministrazione non deduca alcunché sull’eseguito pagamento.

Il Fatto

I ricorrenti hanno agito ex art. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’ottemperanza del Comune intimato alla sentenza con cui il Giudice di Pace li aveva visti destinatari di una condanna al pagamento di € 250,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, e delle spese di lite, con distrazione in favore del difensore quale procuratore antistatario.

Il ricorso, notificato il 5.3.2026 e depositato il 17.3.2026, esponeva la notifica del titolo all’ente, il decorso dei centoventi giorni e il passaggio in giudicato della sentenza, senza che fosse intervenuto alcun pagamento. L’amministrazione non si è costituita. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 22.9.2026.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica in via preliminare le condizioni dell’azione esecutiva. La documentazione prodotta attesta il passaggio in giudicato della sentenza azionata, risultante da attestazione di cancelleria del 28.1.2026, e l’avvenuta notifica del titolo in data 30.5.2025 ai fini dell’intimazione ad adempiere. Da tale notifica è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.

Nel merito, le statuizioni del dispositivo non hanno ricevuto esecuzione mediante effettivo pagamento. Il dato non è contestato: l’ente non si è costituito e non ha opposto alcuna contraria deduzione. Il ricorso è pertanto fondato e va accolto, con ordine all’amministrazione di provvedere entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza.

Il Tribunale anticipa la nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, individuandolo nel Prefetto con facoltà di delega a funzionario anche esterno all’Ufficio. L’insediamento è subordinato a richiesta formale della parte, corredata dall’attestazione della scadenza del termine concesso e della perdurante inottemperanza, comunicata per conoscenza al Tribunale. Il commissario provvede entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta e riferisce sugli adempimenti realizzati.

Il passaggio centrale concerne l’ampiezza dei poteri sostitutivi. Il commissario ad acta deve curare l’allocazione della somma in bilancio ove manchi lo stanziamento, le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, nonché il reperimento materiale della somma. L’esaurimento dei fondi di bilancio e la carenza di disponibilità di cassa non sono cause legittime di impedimento: l’organo straordinario deve assumere ogni iniziativa utile a rendere possibile il pagamento, a carico e spese dell’ente inadempiente.

Il Collegio introduce un limite esplicito a tale potere, richiamando l’art. 159, comma 5, T.U.E.L.: i provvedimenti commissariali non possono avere ad oggetto le somme indicate nelle lettere a), b) e c) del comma 2, quantificate ai sensi del comma 3, previa verifica dell’esistenza e della legittimità delle deliberazioni adottate ai sensi della medesima disposizione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 450,00 per compensi, oltre accessori, rimborso forfettario del 15% e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *