Silenzio-assenso e deroga nel permesso di costruire irricevibili (TAR Emilia-Romagna n. 854 dell’11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È tardiva l’impugnazione di una deliberazione consiliare quando la ricorrente ne abbia avuto conoscenza degli elementi essenziali e della potenziale lesività, essendo la successiva acquisizione documentale inidonea a differire il termine decadenziale. La SCIA non costituisce provvedimento tacitamente impugnabile: il terzo che intenda contestarne gli effetti deve sollecitare i poteri di verifica dell’Amministrazione o attivare l’azione avverso il silenzio. Il deposito in giudizio di un atto integra conoscenza legale idonea a far decorrere il termine di impugnazione. Il permesso di costruire può formarsi per silenzio-assenso anche in presenza di una delibera consiliare favorevole alla deroga, essendo la fase dirigenziale tecnico-amministrativa deputata all’acquisizione degli assensi.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di un albergo frontista, impugnava la sequenza di atti con cui il Comune aveva consentito la demolizione e ricostruzione di un ex hotel, promossa da una società controinteressata. Il ricorso introduttivo e i tre successivi atti di motivi aggiunti censuravano la formazione del titolo, la conferenza di servizi, le distanze, gli allineamenti, l’uso dei bonus edilizi e la successiva variante in deroga, nonché la sussistenza dell’interesse pubblico.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato irricevibile l’impugnazione della delibera consiliare n. 16/2022, in quanto la ricorrente ne conosceva gli elementi essenziali già dall’aprile 2022. Ha inoltre dichiarato inammissibile la domanda demolitoria proposta direttamente avverso la SCIA, richiamando il disposto dell’art. 19, comma 6-ter, legge n. 241/1990, nonché tardivo il terzo atto di motivi aggiunti, essendo l’attestazione del 12 gennaio 2023 conoscibile dal deposito in giudizio del 25 gennaio successivo.
Nel merito, la Corte ha respinto le censure sul procedimento del permesso n. 30/2020, chiarendo che l’atto del 23 giugno 2021 costituiva il provvedimento espresso di adozione e che l’attestazione del 31 agosto 2021 certificava l’adempimento delle condizioni, senza creare un nuovo titolo. Ha escluso i vizi sullo stato legittimo e sulle superfici, precisando che l’elaborato era stato prodotto e che la superficie interrata derivava dalla concessione edilizia del 1986, non dal condono evocato.
Quanto alle distanze, il TAR ha ritenuto applicabile la disciplina speciale dell’art. 5.2.7 del RUE per gli interventi di demolizione e ricostruzione con incentivi, che consente di assumere come parametro la posizione dell’edificio preesistente, e ha escluso la violazione degli allineamenti dopo le modifiche progettuali in senso più cautelativo. Ha infine ritenuto legittima la qualificazione della variante come non essenziale, nonché condivisibile la distribuzione delle superfici premiali tra i lotti, conforme alla ratio della norma regolamentare.
Sulla variante in deroga, la Corte ha rilevato che il progetto non incrementava la superficie complessiva, ma redistribuiva quote, e ha ritenuto sufficiente la motivazione dell’interesse pubblico alla rigenerazione urbana. Ha infine escluso l’ostatività del vincolo paesaggistico, atteso che il lotto A, già urbanizzato prima del 1985, non vi era soggetto per effetto dell’art. 142, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 42/2004.
Nota della Redazione
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