Ottemperanza a sentenza del giudice del lavoro e nomina del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1708 del 28.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., anche per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato. L’amministrazione intimata che non contesti specificamente il titolo esecutivo e non provi l’avvenuto pagamento resta inadempiente, gravando su di essa l’onere della prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi ai sensi dell’art. 2697 c.c.. Il giudice amministrativo ordina pertanto l’esecuzione entro un termine e, in caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora il commissario ad acta, individuandolo in un dirigente della stessa amministrazione. A tale commissario non spetta alcun compenso, per l’applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza chiedendo l’esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro del Tribunale ordinario di Catania, con cui il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato ad attribuirgli la carta elettronica del docente per complessivi € 1.000,00, oltre accessori. La sentenza, notificata in forma esecutiva, era passata in giudicato per decorrenza dei termini di impugnazione, come attestato dall’ufficio giudiziario competente.
Il Ministero si è costituito con atto di mero stile, senza contestare il titolo né documentare l’avvenuto pagamento. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato l’ammissibilità dell’azione. La sentenza di cui si chiede l’esecuzione proviene dal giudice ordinario ed è passata in giudicato: rientra dunque tra i provvedimenti per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. consente il giudizio di ottemperanza.
Il Tribunale ha poi riscontrato il rispetto dei presupposti processuali: il termine decennale dell’art. 114, comma 1, c.p.a., il termine di deposito dell’art. 87, comma 3, c.p.a. e la rituale notificazione al Ministero resistente ai sensi dell’art. 14 d.l. n. 669/1996.
Nel merito, la Corte ha rilevato il perdurante inadempimento dell’amministrazione. Il Ministero non ha contestato specificamente il titolo esecutivo, né ha comprovato l’avvenuto pagamento. Il Collegio ha richiamato il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 c.c. Sussiste quindi l’obbligo giuridico di dare esecuzione alla sentenza.
Il Tribunale ha ordinato al Ministero di eseguire il titolo entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza. Per il caso di persistente inottemperanza, ha nominato sin d’ora il commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a., individuandolo nel dirigente dell’ufficio competente del medesimo Ministero, con facoltà di delega a un funzionario.
Quanto al compenso, il Collegio ha escluso che il commissario vi abbia diritto, perché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Ha richiamato l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, secondo l’orientamento di plurimi precedenti di merito richiamati. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza con distrazione a favore dei difensori anticipatari.
Nota della Redazione
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