Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 3353 del 24.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato il passaggio in giudicato del titolo e la persistente inottemperanza dell’amministrazione, ordina l’adempimento della statuizione di condanna entro un termine perentorio. Decorso inutilmente tale termine, nomina sin d’ora un commissario ad acta che provvede in sostituzione dell’ente inadempiente, anche in deroga alle norme comuni, in applicazione del principio di effettività della tutela. Alla parte creditrice spetta la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta dalla comunicazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfo. Le spese successive alla sentenza azionata sono riconoscibili solo se funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Napoli, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha condannato il Ministero della Salute a corrispondere al ricorrente una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi e spese di lite. Il titolo è stato notificato in forma esecutiva e, decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, l’amministrazione è rimasta inerte.

Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm., chiedendo l’ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia e la condanna del Ministero alla penalità di mora. L’amministrazione si è costituita e ha depositato una nota sulla procedura di pagamento, senza poi documentare l’avvenuto adempimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dato atto che il passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda è stato provato mediante l’attestazione della cancelleria della Corte d’Appello. Ha poi rilevato che l’amministrazione statale non ha assolto agli obblighi impostile, nonostante la notifica del titolo in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio.

Il ricorso è stato pertanto accolto, con ordine al Ministero di dare esecuzione alla sentenza mediante corresponsione delle somme dovute entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.

Sulle spese successive alla sentenza azionata, il Collegio ha precisato che in sede di ottemperanza sono dovute, oltre agli interessi sulle somme liquidate in giudicato, le spese accessorie relative alla pubblicazione, all’esame e alla notifica del titolo, nonché agli atti funzionali all’introduzione del giudizio. Non sono invece riconosciute le spese non funzionali, quali quelle di precetto o di procedure esecutive non satisfattive: il creditore può liberamente scegliere tra esecuzione civile e ottemperanza, ma una volta scelta questa seconda via non può pretendere i costi della prima. Tali voci vengono liquidate in modo omnicomprensivo nelle spese di lite, fatte salve le eventuali spese di registrazione del titolo.

Per il caso di ulteriore inottemperanza, il Tribunale ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato in un dirigente designato dal Segretario generale del Ministero, con facoltà di delega, che compirà gli atti necessari al pagamento, ponendo le spese della funzione commissariale a carico dell’amministrazione inottemperante. Il commissario potrà adottare gli atti necessari, comprese variazioni di bilancio e stipula di mutui, anche in deroga alle norme comuni, in virtù del principio di effettività della tutela.

Il Collegio ha inoltre posto a carico dell’amministrazione la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., pari agli interessi legali sulla somma dovuta dalla comunicazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione al difensore anticipatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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