Requisito esperienziale E.10 e valorizzazione delle esperienze impiantistiche serventi (Cons. Stato Sez. III n. 4454 del 04.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il requisito esperienziale dettato dalla lex specialis con riferimento alla categoria E.10 non va letto in senso formalistico e chiuso alle sole attività compiutamente qualificate come edili. In forza dell’approccio unitario che avvince la progettazione esecutiva di strutture, opere civili e impianti secondo l’art. 26, comma 4, dell’Allegato I.7 al d.lgs. n. 36/2023, le esperienze maturate nelle categorie impiantistiche IA.02 e IA.04, in quanto strumentali e serventi rispetto a interventi di edilizia sanitaria, concorrono alla dimostrazione del requisito della categoria E.10. L’interpretazione del disciplinare secondo i criteri degli artt. 1362 e 1363 c.c., funzionalmente orientata allo scopo dell’appalto e al principio del risultato di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 36/2023, impone di valorizzare le pregresse esperienze dirette alla realizzazione di impianti ad elevato contenuto tecnologico nell’ambito di interventi ospedalieri.

Il Fatto

La stazione appaltante indice una procedura aperta per la manutenzione ordinaria prevalentemente edile dei fabbricati ospedalieri per ventiquattro mesi. Il disciplinare richiede, tra l’altro, che il progettista indicato abbia espletato nei dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando servizi di progettazione relativi a lavori della categoria E.10, per un importo fatturato netto di almeno € 135.000,00. All’esito della gara risulta aggiudicataria la controinteressata; la seconda classificata impugna innanzi al TAR Piemonte gli esiti della procedura, lamentando la carenza del requisito esperienziale del professionista, la falsità delle dichiarazioni e l’incongruità dell’offerta.

Il giudice di prime cure accoglie solo in parte il ricorso, ravvisando il vizio della verifica di anomalia sotto il profilo della mancata considerazione degli adeguamenti del C.C.N.L. sopravvenuto, e respinge i motivi sul requisito esperienziale. La seconda classificata appella, censurando la valorizzazione delle progettazioni impiantistiche ai fini della comprova del requisito E.10.

La Motivazione della Corte

Palazzo Spada affronta in via preliminare l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, sollevata in ragione della nuova aggiudicazione disposta in esecuzione della sentenza di primo grado e non impugnata. L’eccezione è respinta: l’effetto espansivo esterno della riforma ex art. 336, comma 2, c.p.c., applicabile al processo amministrativo per il rinvio dell’art. 39 c.p.a., opera quando la nuova determinazione si ponga in formale esecuzione del decisum, senza introdurre autonome ragioni di fatto o di diritto.

Nel caso concreto la determina sopravvenuta si colloca dichiaratamente nel solco della sentenza esecutiva, che aveva imposto la rinnovazione del sub-procedimento di congruità: ne discende il rigetto dell’eccezione e l’esame del merito.

Il nucleo della controversia è l’esegesi del requisito esperienziale E.10. Il disciplinare richiama espressamente l’art. 41 e l’Allegato I.7 del codice dei contratti pubblici e ricomprende tra i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria gli incarichi di progettazione e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione. La Corte valorizza la lettura combinata con l’art. 26, comma 4, dell’Allegato I.7, secondo cui la progettazione esecutiva di strutture e impianti è effettuata unitariamente e in forma integrata alla progettazione esecutiva delle opere civili.

Su questa base le esperienze impiantistiche IA.02 e IA.04, maturate nella progettazione volta all’installazione di grandi apparecchiature ospedaliere, sono correttamente state valorizzate: la stessa denominazione delle categorie le definisce impianti “a servizio delle costruzioni”, sicché il carattere strumentale e servente rispetto alla categoria E.10 è testuale. Milita nello stesso senso la configurazione dell’oggetto dell’appalto, imperniato sulla progettazione edilizia con sporadici innesti impiantistici.

La Corte ribadisce che l’esegesi letterale e sistematica ex artt. 1362 e 1363 c.c. conduce a una lettura funzionalmente orientata allo scopo dell’appalto, in ossequio al principio del risultato. Il chiarimento della stazione appaltante, nel richiamare il punto 8.2.1 del disciplinare, non contraddice tale impostazione ma la conferma in via ricognitiva. Caduto il motivo portante, resta priva di mordente anche la censura sulla non rimediabilità del deficit qualificatorio, mancandone il presupposto. L’appello è dunque respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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