Carta docente: ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 3773 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
È ammesso il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione della sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Il perdurante inadempimento dell’Amministrazione, che non contesti il titolo né provi l’avvenuto pagamento, integra l’obbligo giuridico di dare esecuzione al dictum, secondo il principio dell’art. 2697 cod. civ. Il giudice amministrativo ordina l’esecuzione entro un termine e nomina, per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il commissario ad acta. La condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. va invece respinta quando il ritardo dipenda dall’improvviso e ingente contenzioso e dalla complessità organizzativa del procedimento. Al dirigente del medesimo Ministero nominato commissario non spetta alcun compenso.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuire la Carta elettronica del docente per complessivi € 1.000,00, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione.

Il titolo, notificato in forma esecutiva, era passato in giudicato per decorrenza dei termini di impugnazione, come attestato dalla cancelleria. L’Amministrazione si è costituita con atto di mero stile e non ha dimostrato l’avvenuto pagamento. Il ricorrente ha quindi invocato la nomina di un commissario ad acta e il pagamento di interessi a titolo di astreinte per l’eventuale ritardo nell’esecuzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare l’ammissibilità dello strumento. La sentenza da eseguire proviene dal giudice ordinario ed è passata in giudicato: ricorre dunque l’ipotesi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Sono stati altresì rispettati il termine decennale dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e quello di deposito dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. Quanto all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito nella legge n. 30 del 1997, è stata documentata la notificazione della sentenza all’indirizzo proprio del Ministero.

Nel merito il Tribunale ha rilevato che l’Amministrazione non ha contestato specificamente il titolo esecutivo, non ne ha dedotto l’inidoneità e non ha comprovato il pagamento. In applicazione del principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., sussiste l’obbligo giuridico di dare esecuzione. È stato pertanto ordinato al Ministero di provvedere entro novanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notifica della sentenza.

La domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è stata respinta. Il Collegio ha ritenuto fatto notorio che il ritardo nell’esecuzione dei dicta giurisdizionali dipenda dall’improvviso e ingente contenzioso sorto sulla medesima questione, anche per effetto della giurisprudenza nazionale e comunitaria, tale da incidere sulle capacità organizzative del Ministero. L’esecuzione, inoltre, attiva un procedimento complesso che coinvolge gli Uffici territoriali per le spese e gli Uffici centrali per la predisposizione della Carta e l’assegnazione delle risorse, come affermato dal TAR Veneto, sez. I, sentenza n. 1950 del 29 ottobre 2025.

Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il Collegio ha nominato sin d’ora il commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., individuandolo nel direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega e termine di novanta giorni dalla scadenza di quello assegnato all’Amministrazione. Al commissario non spetta alcun compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale: la regola dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89 del 2001, introdotta dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208 del 2015, è applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa richiamata. Le spese, liquidate in € 500,00 oltre accessori, sono poste a carico del Ministero e distratte a favore del procuratore anticipatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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