Conferenza di servizi, assenso per silentium e ampliamento di concessione demaniale (TAR Sicilia n. 1265 del 17.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nella conferenza di servizi decisoria in modalità sincrona disciplinata dall’art. 19 della L.R. Sicilia n. 7/2019, l’amministrazione invitata che non partecipi alla riunione senza comunicare la propria assenza almeno tre giorni prima, motivandola e indicando le proprie determinazioni, esprime assenso senza condizioni ai sensi del comma 6 della medesima disposizione. La determinazione motivata di conclusione della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso delle amministrazioni interessate, le quali possono sollecitare l’autotutela solo se abbiano partecipato o si siano espresse nei termini. Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione alla comparazione di interessi pubblici riservata all’amministrazione procedente, salvo che la scelta risulti manifestamente illogica o irrazionale. L’autorizzazione paesaggistica è espressione di ampia discrezionalità tecnica ed è censurabile solo per macroscopici vizi di illegittimità, travisamento dei fatti o inadeguatezza dell’istruttoria e della motivazione.

Il Fatto

La società titolare di una concessione demaniale marittima nel porticciolo di Ognina otteneva dall’Assessorato regionale un atto suppletivo di ampliamento del titolo concessorio per ulteriori mq 2.187,00, destinati in parte a specchio acqueo con pontili galleggianti. L’Associazione sportiva ricorrente, con sede in prossimità dell’area e titolare di una propria concessione nel medesimo porticciolo, impugnava l’atto unitamente agli esiti della conferenza di servizi, contestando la riduzione degli spazi di ormeggio libero, la qualificazione del parere comunale e il contrasto con il vincolo paesaggistico.

Il Comune di Catania, costituitosi come cointeressato, faceva proprie le doglianze della ricorrente. La controinteressata eccepiva il difetto di legittimazione e di interesse dell’Associazione. Con motivi aggiunti la ricorrente censurava anche i pareri della Soprintendenza, acquisiti a seguito di ordinanza istruttoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto le eccezioni preliminari. Quanto alla legittimazione processuale, il Consiglio Direttivo aveva deliberato sulle azioni giudiziarie e ratificato l’operato del Presidente; in ogni caso l’eventuale difetto sarebbe sanabile ai sensi dell’art. 182, comma 2, c.p.c., richiamato dall’art. 39 c.p.a. Quanto alla legittimazione ad agire, l’Associazione presenta rappresentatività, collegamento stabile con il territorio e vicinitas rispetto all’area; il pregiudizio concreto agli associati radica l’interesse, secondo il criterio indicato dall’Adunanza Plenaria n. 22 del 9.12.2021.

Nel merito, i primi due motivi sono infondati. L’Assessorato, revocata in autotutela la prima conferenza, ha convocato la nuova conferenza sincrona e ha recepito le prescrizioni della Capitaneria di Porto. Il rilievo sulla riduzione degli spazi liberi era stato formulato come mera osservazione e poi come suggerimento, non come prescrizione di competenza; la scelta del numero di posti barca riservati rientra nella discrezionalità amministrativa e non è sindacabile nel merito, salvo manifesta illogicità (Cons. Stato, sez. IV, n. 8098 del 2023).

Sulla posizione del Comune, la comunicazione di assenza pervenne il giorno stesso della riunione, oltre il termine dell’art. 19, comma 5-bis, L.R. n. 7/2019. Ne derivò l’assenso senza condizioni ex comma 6, non scalfito dallo scambio di note successivo, estraneo ai binari dell’art. 20, comma 2, della stessa legge regionale. Il parere comunale iniziale era comunque favorevole, condizionato solo alla removibilità del gazebo.

Infondata è anche la censura sul PUDM: l’area portuale di competenza regionale è sottratta alla pianificazione comunale di settore per effetto dell’art. 40 della L.R. n. 3/2016 e dell’art. 3, comma 2, del D.A. 319/GAB del 5.08.2016, come ribadito dal C.G.A.R.S. n. 101 del 24.02.2025. Il quarto motivo è superato dalla riconduzione dell’intervento al punto di ormeggio e non all’approdo turistico, con conseguente inapplicabilità dell’art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 509/1997.

Quanto ai motivi aggiunti, l’eccezione di difetto di legittimazione passiva è infondata: i pareri della Soprintendenza, impugnati insieme all’atto finale che ne mutua la motivazione, sono censurabili. L’autorizzazione paesaggistica condizionata supera però il vaglio, avendo premesse chiare e prescrizioni puntuali sulla minimizzazione visiva, recepite nell’atto suppletivo (Cons. Stato, sez. I, n. 277 del 2024). I ricorsi sono respinti, con integrale compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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