Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 538 del 10.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, non impugnata nei termini di cui all’art. 327 cod. proc. civ., è titolo esperibile nel giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.. Accertato l’inadempimento dell’amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del titolo entro un termine congruo e, per il caso di persistente inottemperanza, dispone sin d’ora l’intervento sostitutivo del commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm.. Restano fermi i termini dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm., nonché le formalità di notifica del titolo esecutivo funzionali al decorso del termine dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Il Fatto
La ricorrente ha agito per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Catania, con la quale l’amministrazione era stata condannata al pagamento delle somme ivi indicate. La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata in forma esecutiva all’amministrazione debitrice.
Il Ministero intimato si è costituito con memoria di mera forma, senza contestare l’inadempimento. Alla camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione. La questione arriva al giudice amministrativo perché il titolo, di natura ordinaria, è rimasto ineseguito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica in via preliminare l’ammissibilità dell’azione. La sentenza posta a fondamento del ricorso non è stata impugnata nel termine dell’art. 327 cod. proc. civ., come attestato dalla certificazione versata in atti. Rientra dunque tra i provvedimenti per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente il rimedio dell’ottemperanza.
Il Tribunale verifica poi il rispetto dei termini processuali. È rispettato il termine decennale dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. ed è osservato il termine di deposito dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. Quanto alle formalità propedeutiche, il titolo è stato notificato in forma esecutiva all’amministrazione, così decorrendo il termine dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, accertato il rituale esercizio dell’azione e l’inadempimento dell’amministrazione, il Collegio riconosce in capo alla stessa l’obbligo giuridico di dare esecuzione alla sentenza. Ordina pertanto all’amministrazione resistente di provvedere entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della presente decisione.
Per il caso di persistente inottemperanza, il Tribunale dispone sin d’ora la nomina del commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., individuandolo in un dirigente regionale con facoltà di delega. L’insediamento è subordinato a richiesta della parte corredata della dichiarazione di scadenza del termine e di perdurante inottemperanza. Il compenso del commissario è posto a carico dell’amministrazione inottemperante e liquidato con separato decreto, previa presentazione della nota spese entro il termine di decadenza dell’art. 71 d.P.R. n. 115/2002. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.