Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 6006 del 26.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario in materia di lavoro quando sia decorso inutilmente il termine di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, e la sentenza non risulti eseguita. Sussistono allora i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. per ordinare all’amministrazione l’esecuzione integrale del dispositivo entro un termine perentorio e per nominare sin d’ora il commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. La domanda di astreintes ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va invece rigettata quando non si configura un grave ritardo di esecuzione. È estromesso il soggetto non destinatario di obblighi esecutivi derivanti dal giudicato.

Il Fatto

La ricorrente agisce per l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, ha riconosciuto il diritto a percepire le retribuzioni professionali maturate nei periodi di servizio indicati in ricorso, ai sensi dell’art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001, condannando il Ministero al pagamento di euro 834,60 oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti al soddisfo e alla regolarizzazione della posizione contributiva presso l’INPS.

Il titolo è passato in giudicato ed è stato notificato all’amministrazione il 1° ottobre 2025, senza che seguisse esecuzione. La ricorrente chiede pertanto la nomina di un commissario ad acta che si sostituisca al Ministero e la condanna dell’amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Si costituiscono il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’INPS.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. Il passaggio in giudicato della sentenza azionata è attestato da apposita certificazione di cancelleria in data 4 febbraio 2026. La notificazione del titolo è avvenuta il 1° ottobre 2025 e non risulta alcuna esecuzione: è dunque decorso inutilmente il termine ante quem previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996.

Accertata l’inerzia, il Tribunale ordina all’amministrazione intimata di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della decisione, alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo del titolo azionato. Il termine decorre dalla comunicazione e non dalla data della camera di consiglio.

Quanto alla misura sostitutiva, il Collegio designa sin d’ora quale commissario ad acta, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) del MIM, con facoltà di delega. Il commissario, su istanza della parte ricorrente, darà corso all’esecuzione compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, entro ulteriori sessanta giorni. Il compenso è determinato in euro 500,00, comprensivo di ogni onere e spesa, a carico del Ministero.

È respinta la domanda di astreintes: non sussistono i presupposti dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., non configurandosi un grave ritardo di esecuzione. È parimenti respinta la domanda nei confronti dell’INPS, non trattandosi di soggetto destinatario di obblighi esecutivi derivanti dal giudicato, con conseguente estromissione dal giudizio e compensazione delle spese.

Le spese di lite, comprensive di spese, diritti e onorari di atti successivi alla sentenza funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, oltre rifusione del contributo unificato se versato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *